In pendenza del giudizio penale, alla Pa la facoltà di sospendere il procedimento disciplinare
di Giampaolo Piagnerelli
QUI la sentenza della Corte di cassazione n. 12662/2019
In materia di impiego pubblico contrattualizzato la sospensione del procedimento disciplinare lavorativo in pendenza del procedimento penale rappresenta una facoltà discrezionale attribuita alla Pa. E questa può esercitarla qualora per la complessità degli accertamenti o per altre cause, non disponga degli elementi necessari per la definizione del procedimento. Ne deriva che il datore di lavoro pubblico è legittimato a riprendere il procedimento disciplinare, senza attendere che quello penale venga definito con sentenza irrevocabile, quando ritiene, pur dopo aver disposto la sospensione, che gli elementi successivamente acquisiti consentano la decisione. Questo il principio di diritto espresso dalla Cassazione con la sentenza n. 12662/2019, depositata ieri.
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