tratto da agcom.it
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, 29/3/2021 n. AS1732
L’attività funebre, in quanto attività economica, è libera e si esercita secondo i principi di concorrenza del mercato e, pertanto, non possono essere apposte ingiustificate restrizioni territoriali per l’esercizio di tale attività
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