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Autonomie, del. n. 7 – Incentivi per funzioni tecniche: inclusi nel tetto del salario accessorio

I magistrati contabili della sezione delle Autonomie, con la deliberazione 7/2017, pubblicata sul sito l’11 aprile, hanno chiarito che gli incentivi per funzioni tecniche di cui all’articolo 113, comma 2, del d.lgs. 50/2016 sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all’articolo 1, comma 236, della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016).

La questione di massima era stata rimessa alla Sezione Autonomie dalla sezione regionale di controllo per la l’Emilia-Romagna con deliberazione n. 118/2016.

Come evidenziato dai magistrati contabili, il compenso incentivante previsto dall’articolo 113, comma 2, del d.lgs. 50/2016 non è sovrapponibile all’incentivo per la progettazione di cui all’articolo 93, comma 7-ter del d.lgs. 163/2006, oggi abrogato.

La nuova disciplina, infatti, oltre ad ammettere che gli incentivi siano da riconoscere anche per gli appalti di servizi e forniture (e non solo per i lavori), ha ampliato il novero dei beneficiari, individuati nei profili, tecnici e non, del personale pubblico coinvolto nelle diverse fasi del procedimento di spesa, dalla programmazione all’esecuzione del contratto.

Ciò comporta che gli stessi si configurino, in maniera inequivocabile, come spese di funzionamento e, dunque, come spese correnti (e di personale).

Leggi la deliberazione

CC Sez. Autonomie 7 – 17

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