La richiesta era originata dal fatto che, a seguito dell’insorgere di alcune obbligazioni conseguenti all’effettuazione di lavori di somma urgenza, il responsabile dell’area finanziaria non aveva provveduto a predisporre tempestivamente la proposta di atto deliberativo da sottoporre all’approvazione del Consiglio comunale ex artt. 191, co.3 e 194, co.1 lett. e) del D.lgs. 267/2000, provvedendo ad estinguere i relativi debiti con propria determina.
I magistrati contabili della Basilicata, con la deliberazione 5/2020, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 5 marzo 2020, richiamando la normativa vigente in materia, ex artt. 191 del d.lgs. 267/2000 e 163 del d.lgs. 50/2016 nonché quanto espresso dalla Corte dei Conti, Sez. Aut. del. n. 21/2018, hanno ritenuto che:
Sia sempre necessaria la delibera consiliare di riconoscimento dei debiti fuori bilancio originati dall’effettuazione di lavori di somma urgenza, secondo le tempistiche e le condizioni procedimentali prescritte dal combinato disposto degli artt. 163 del d.lgs. 50/2016 e 191, comma 3 del d.lgs. 267/2000, purché siano strettamente attinenti alla rimozione dello stato di pericolo;
Soltanto laddove vengano rispettate le procedure e le tempistiche prescritte dal combinato disposto degli articoli sopra richiamati, l’utile per l’amministrazione coinciderà con la spesa sostenuta come risultante dalla perizia tecnica e dal corrispettivo concordato contestualmente (Corte dei Conti, Sez. Contr. Puglia, del. n. 60/2019).
Secondo la Corte dei Conti, laddove il riconoscimento del debito fuori bilancio per lavori di somma urgenza sia effettuato nei termini prescritti dall’art. 191, comma 3 del d.lgs. 267/2000 non vi sono ragioni che giustifichino la decurtazione dell’utile d’impresa; in caso contrario, ovvero di non rispetto delle tempistiche e delle procedure prescritte dal predetto articolo il riconoscimento del debito opererà esclusivamente nei limiti dell’utilità ricevuta dall’amministrazione, nei limiti dell’art. 2041 del codice civile, mentre per la parte non riconoscibile (ovvero l’utile d’impresa) il rapporto obbligatorio intercorrerà tra il privato fornitore e il funzionario che ha disposto illegittimamente il pagamento (si veda anche Corte dei Conti, Sez. Contr. Sicilia, del. n. 121/2019)
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