tratto da quotidianoentilocali.ilsole24ore.com

Danno erariale al responsabile del procedimento che non controlla i servizi appaltati

di Giuseppe Nucci

 

È ravvisabile la responsabilità amministratico-contabile nella condotta del direttore generale di un Comune che, anche nella veste di responsabile del procedimento, omette di effettuare un’adeguata azione di controllo sull’esecuzione di un appalto.

Questo è il principio fissato nella sentenza n. 6 del 23 gennaio 2017 della Corte dei conti, sezione per il Piemonte.

Le contrapposte tesi della Procura erariale e del Direttore Generale del Comune 

Un Comune affidava ad una società un appalto di servizi di durata biennale concernente la realizzazione del piano di riorganizzazione dei comparti del commercio ambulante dei mercati nonché del servizio di assistenza al settore di Polizia Amministrativa e Commercio.

Una Rsu – lamentando la genericità di tali compiti che, tra l’altro, rientravano fra le competenze dei numerosi dirigenti in servizio presso l’Ente – investiva la Procura erariale che, all’esito degli accertamenti, affermava la responsabilità del Direttore Generale con tre addebiti:

– la mancata programmazione, da parte del Comune, dell’affidamento delle prestazioni alla società;

– l’assegnazione di un appalto di servizi che dissimulava in realtà una vera e propria consulenza personale di natura fiduciaria;

– il mancato controllo nella fase esecutiva del contratto, atteso che le prestazioni dovute in funzione delle clausole fissate nell’atto negoziale sono risultate, di fatto, insussistenti e, comunque, del tutto estranee alle finalità esplicitate nel bando di gara.

Il convenuto affermava, al contrario, che sussisteva una specifica programmazione dell’Ente in ordine alla scelta di esternalizzare il servizio oggetto dell’appalto (a tal fine erano state disposte le opportune variazioni di bilancio e del correlato Peg allo scopo di fissare il necessario stanziamento finanziario) e che la natura dell’attività si configurava come consulenza gestionale disciplinata dal Codice sui contratti pubblici di cui al Dlgs n. 163/2006, ricadente nell’ambito dell’appalto di servizi e non della tipica consulenza prevista dal Dlgs n. 165/2001.

La decisione 

Il Collegio stabiliva la responsabilità del direttore generale, anche se limitatamente all’ultimo dei tre addebiti della Procura.

La Sezione, infatti, rilevava innanzitutto che la programmazione dell’incarico esterno, mediante appalto di servizi, era stata indubbiamente assunta dagli Organi politici del Comune, come risultava dalle linee programmatiche di mandato del Sindaco e da alcune deliberazioni della Giunta Comunale con cui venivano anche approvate le conseguenti variazioni al PEG.

Anche la tesi che l’appalto di servizi dissimulava in realtà una vera e propria consulenza personale di natura fiduciaria non veniva accolta poiché non corroborata da alcun elemento oggettivo, avendo il Comune legittimamente bandito una procedura di evidenza pubblica, mediante gara aperta con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che garantisce per definizione la massima partecipazione degli operatori economici interessati e la più efficace tutela del principio della concorrenza.

Circa il terzo rilievo – concernente il mancato controllo da parte del convenuto nella fase esecutiva del contratto – veniva rilevato che la società aggiudicataria non aveva posto in essere alcune delle azioni che costituivano l’oggetto dell’appalto e che alcuni interventi non avevano raggiunto quella qualità che era lecito attendersi, anche in funzione del corrispettivo pattuito che certamente non si presentava modesto.

In tale ottica è stata ritenuta censurabile la condotta del Direttore Generale per la mancata vigilanza e la carenza di adeguati controlli in ordine all’esatto e completo svolgimento di tutte le prestazioni dedotte nel contratto, con riferimento alla fase esecutiva dell’appalto.

In sostanza il convenuto, secondo la Sezione, ha violato gli obblighi ed i doveri che gli derivavano dalla posizione di responsabile del procedimento – la cui attività si estende anche alla fase negoziale dell’appalto – non avendo esperito le necessarie verifiche periodiche per riscontrare la piena corrispondenza e concordanza, quantitativa e qualitativa, tra le clausole contrattuali ed i servizi in concreto svolti dalla società aggiudicataria, con ciò provocando un danno che veniva quantificato in 20.000 euro.

Print Friendly, PDF & Email

Nessun tag inserito.

Torna in alto