Il Sindaco di un Comune adottava un’ordinanza mediante la quale ordinava al gestore del servizio di igiene urbana di provvedere urgentemente alla rimozione dei rifiuti abbandonati su aree del territorio comunale.
Il gestore impugnava l’ordinanza sindacale, articolando il ricorso su diversi motivi, tra i quali, in particolare, la perplessità del provvedimento adottato, ravvisabile dal fatto che, nel medesimo atto, non si sarebbe ben compreso se il Sindaco volesse esercitare il potere riconosciutogli dall’articolo 192 Dlgs n. 152/2006 – adottabile in caso di accertato abbandono o deposito incontrollato di rifiuti – ovvero la potestà, attribuitagli in veste di Ufficiale di Governo, di emanare ordinanze contingibili e urgenti a tutela dell’igiene e della salute pubblica ai sensi degli articoli 50 e 54 del Dlgs n. 267/2000 – previsto in relazione alla necessità di fronteggiare situazioni di straordinaria urgenza attraverso l’adozione di misure atipiche, non predeterminabili e non rinviabili.
Nessun tag inserito.