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Danno erariale per il Sindaco che a spese del Comune stampa ‘propaganda di fine mandato’
di Guido Befani
 
Sussiste la responsabilità amministrativa del Sindaco uscente per violazione dei divieti di cui agli articoli 9, comma 1, della legge n. 28 del 2000 e 29, comma 6, della legge n. 81/1993, qualora l’attività di comunicazione/propaganda non sia stata realizzata in qualità di privato cittadino partecipante a una competizione elettorale, ma in qualità di Sindaco ponendo i relativi costi di pubblicità e stampa a carico delle casse comunali. È quanto afferma la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale della Sardegna, con la sentenza 19 settembre 2019 n. 255.
L’approfondimento

La Corte dei conti è intervenuta affermando la sussistenza del danno erariale in capo al Sindaco per la pubblicità svolta, prima delle elezioni comunali, contenuta in un opuscolo informativo sulle attività dell’ente.

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