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Corti dei conti divise sul gettone di presenza al segretario della sottocommissione elettorale
di Vincenzo Giannotti
La legge 244/2007 ha stabilito la gratuità delle prestazioni rese dai componenti delle commissioni e sottocommissioni elettorali ma nulla ha disposto per i segretari. Mentre parte della giurisprudenza contabile ha ritenuto che il segretario non fosse toccato da quella normativa, la Corte dei conti della Lombardia (deliberazione n. 401/2019), cambiando un suo precedente orientamento, ha, invece, stabilito che la gratuità vada estesa anche al segretario. La motivazione della conclusione è rinvenibile nel principio di onnicomprensività della retribuzione dei pubblici impiegati, prevalente rispetto a disposizioni legislative che, pur non vietando la remunerazione, non stabiliscono in modo espresso il relativo compenso. In questo caso, pertanto, solo la contrattazione collettiva nazionale o la valorizzazione di quella decentrata potrebbero colmare il vuoto legislativo. Alla completa chiusura del giudici contabili lombardi si contrappone la Sezione del Veneto (deliberazione n. 321/2019) che, aderendo alla medesima posizione espressa dall’Aran, ha ritenuto che la limitazione è prevista solo qualora i compiti siano riconducibili a «funzioni e poteri connessi alla sua qualifica e all’ufficio ricoperto».

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