tratto da interno.gov.it
Contenimento Covid19, le limitazioni introdotte dal nuovo decreto legge
Ultimo aggiornamento – Sabato 10 Ottobre 2020, ore 18:53
 
A seguito dell’adozione del decreto legge 7 ottobre 2020, n.125, è stata inviata ai prefetti una circolare del capo di Gabinetto Bruno Frattasi che fornisce alcuni chiarimenti in merito ai profili più strettamente legati ai controlli amministrativi sulla corretta applicazione del quadro regolatorio statale e regionale.
Sulla disposizione che introduce l’obbligo dell’uso all’aperto di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, la circolare precisa che, tra i soggetti esentati, rientrano solo coloro che stiano svolgendo l’attività sportiva e non quella motoria, non esonerata, invece, dall’obbligo in questione.
La circolare evidenzia, inoltre, che il decreto legge n. 125 interviene anche sulla facoltà delle Regioni di introdurre misure derogatorie rispetto a quelle previste a livello nazionale, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

Modificando la precedente previsione, la novella legislativa stabilisce che tale facoltà derogatoria sia innanzitutto esercitabile ai fini dell’introduzione di misure restrittive, mentre quelle di carattere eventualmente ampliativo potranno essere adottate nei soli casi  e nel rispetto dei criteri previsti dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e d’intesa con il Ministro della Salute.

La circolare, inoltre,  richiama la proroga fino al prossimo 31 dicembre dell’utilizzo, nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure”, del contingente incrementale di 753 unità di personale militare, per i compiti relativi al contenimento della diffusione del Covid.
La circolare, infine, richiama l’attenzione su possibili condotte elusive in merito alla sospensione delle attività di ballo, all’aperto e al chiuso, previste dall’ordinanza del ministero della Salute,  evidenziando sul punto che l’eventuale offerta di attività danzanti da parte di esercenti di altra tipologia (ristoranti, bar, pub, e simili) è da ritenersi anch’essa interdetta e passibile di sanzioni.
 

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