tratto da risponde.leggiditalia.it
Società partecipate – liquidazione – cessione quote
Un ente locale detiene il 51% delle partecipazioni di una società per azioni integralmente pubblica (che gestisce impianti a fune di proprietà, fra gli altri, del predetto ente locale). L’assemblea straordinaria dei soci ha di recente deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione di tale società “per impossibilità di conseguimento dell’oggetto sociale” (e di cui l’ente locale citato ha anche preso atto con apposita delibera dell’organo consiliare). Pendente la predetta procedura di liquidazione, è pervenuta ora una richiesta di un privato di acquisire la quota del 51% di partecipazione dell’ente locale. Si chiede, tenuto conto di quanto pure disposto dall’art. 10, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, se il menzionato ente locale possa, ed all’esito di quale procedura, cedere le proprie quote societarie della predetta società (integralmente pubblica e in liquidazione).
a cura di Matteo Paolo Frazza
Anzitutto appare necessario evidenziare come il Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica, ovvero sia il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 regolamenta la cessazione delle partecipazioni con l’art. 10, comma 2.
Detta norma prescrive che l’alienazione delle partecipazioni societarie possa avvenire attraverso procedure competitive che si attivano rispettando i “principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione”. L’alienazione può avvenire solo in casi eccezionali “mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente”, se “a seguito di deliberazione motivata (…) che dà analiticamente atto della convenienza economica dell’operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita”. Resta salvo in ogni caso il diritto di prelazione dei soci, ove previsto dalla legge o dallo statuto.
Dal dato letterale della norma quindi, si evince come la regola cardine per poter alienare le partecipazioni di un ente pubblico in una società, sia la gara ad evidenza pubblica, mentre carattere derogatorio ed eccezionale riveste la licitazione privata per procedere con la suddetta alienazione.
La giurisprudenza si è poi pronunciata sul punto stabilendo questo principio: “l’obbligo di rispettare la regola dell’evidenza pubblica per l’alienazione delle quote sociali detenute in una società mista risponde a un principio di ordine pubblico economico (anche di matrice eurounitaria) presiedendo al rispetto degli altrettanto generali principi di concorrenza, parità di trattamento e di non discriminazione fra i potenziali concorrenti;- che la violazione delle richiamate regole di ordine pubblico non comporta soltanto l’annullabilità degli atti con cui si sia comunque proceduto all’alienazione in favore di privati in violazione della regola dell’evidenza pubblica, ma – più in generale – la radicale nullità dell’atto per violazione di norme imperative di legge.” Cons. Stato Sez. V, 28 settembre 2016, n. 4014
Conseguentemente è ammessa l’alienazione delle partecipazioni mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente sono “confinate” a casi eccezionali, collegati ad una convenienza economica dell’operazione, di cui nella delibera si dovrà dare analiticamente atto.
In conclusione nel caso che ci occupa stante la situazione in cui versa la società appare astrattamente configurabile la legittimazione alla vendita delle quote in modo diretto poiché l’ente ha addirittura deliberato lo scioglimento della società in parola.
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