dal sito self-entilocali.it

Un sindaco ha chiesto un parere in merito all’ambito di applicazione dell’art. 33, comma 2 del d.l. 34/2019, alla luce del d.m. 17 marzo 2020 e della Circolare FP 13 maggio 2020, evidenziando che l’ente si colloca nella così detta “fascia intermedia”, avendo registrato una percentuale di incidenza delle spese di personale rispetto alle entrate correnti, superiore al valore soglia, ma inferiore ai valori massimi previsti nella Tab. 3 dell’art. 6. del citato Decreto. In particolare, l’ente ha chiesto ai magistrati contabili:

  1. fermo restando il rispetto di tutti gli altri limiti previsti dalle leggi vigenti, se il comune possa procedere alla sostituzione del turn over al 100% nell’anno 2021;
  2. laddove il Comune non riuscisse a garantire un rapporto percentuale più basso rispetto a quello di riferimento, se questo determini un blocco delle procedure assunzionali per l’anno 2021 o se l’ente, avviata o effettuata l’assunzione nel 2021, abbia la possibilità di “rientrare” successivamente nel predetto rapporto (applicandosi pertanto un percorso di graduale riduzione e/ o adeguamento entro il 2025 in coerenza con le altre disposizioni contenute nel Decreto e nella Circolare citati);
  3. se dopo l’approvazione del rendiconto 2020, possa o debba l’ente rivedere il proprio regime assunzionale, anche per lo stesso anno 2021;
  4. se il reperimento di personale in sostituzione delle cessazioni tramite l’istituto mobilità volontaria (ex art. 30 d.lsg. 165/2001) determini modifiche rispetto alle sopra indicate condizioni in relazione alle nuove disposizioni sui regimi assunzionali.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 24/2021, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 4 marzo 2021, hanno preliminarmente chiarito che il comune si colloca tra quegli enti che si trovano in un range di “non virtuosità”, per i quali il legislatore ha, in linea di principio, precluso la possibilità di accedere al turn over, salvo l’eventualità di incrementare la propria spesa di personale a fronte di un aumento delle entrate correnti, tale da garantire l’invarianza del predetto rapporto. Tale chiarimento è contenuto anche nella citata Circolare della FP.

Gli enti “intermedi” devono infatti, in ciascun esercizio di riferimento assicurare un rapporto fra la spesa di personale e le entrate correnti non superiore a quello “corrispondente registrato nell’ultimo rendiconto della gestione approvato”.

I magistrati contabili hanno precisato che deve escludersi che gli enti “intermedi” possano alterare in senso peggiorativo il rapporto su cui si sono attestati.

Gli unici enti a cui è consentito aumentare le spese di personale, rispetto a quelle registrate nell’ultimo rendiconto approvato, modificando in senso peggiorativo la soglia originaria sulla quale si sono già attestati in sede di prima applicazione, sono quelli che si sono attestati su un valore soglia “virtuoso” (inferiore rispetto a quello di cui alla Tabella 1) e, comunque, tale spesa complessiva non può superare il valore soglia.

Tale diversa modalità di calcolo dello spazio assunzionale degli enti, ha la finalità di sollecitare la capacità di riscossione delle entrate il cui gettito medio nel triennio potrà, se in aumento, offrire anche ulteriori spazi assunzionali, in quanto definisce un parametro finanziario “di flusso, a carattere flessibile” che dovrà essere aggiornato ogni anno sulla base dei dati dell’ultimo rendiconto approvato da considerare.

Desumere il dato relativo alla spesa del personale dall’“ultimo rendiconto della gestione approvato”, coincidente nella specie con il rendiconto approvato nel corso del medesimo esercizio in cui è adottata la procedura di assunzione di personale, è in linea con la finalità, propria della nuova normativa, di introdurre un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale nell’ottica di una programmazione maggiormente flessibile della spesa per il personale, rimodulabile anche nel corso del medesimo esercizio in cui l’ente procede all’assunzione.

La Corte dei Conti, inoltre, nella deliberazione in commento, ha chiarito che per i comuni così detti intermedi non è contemplata la possibilità di “rientrare” al di sotto del valore soglia. Tale evenienza risulta prevista soltanto per i comuni “non virtuosi”, con un’elevata incidenza della spesa del personale sulle entrate correnti, ai quali è richiesto di attuare una riduzione del rapporto spesa/entrate.

Infine, in relazione alla possibilità di utilizzare, ai fini del turn over, l’istituto della mobilità ex art. 30 d.lgs. 165/2001, i magistrati hanno ribadito che nel nuovo sistema delineato dall’art. 33, comma 2, d.l. 34/2019, la c.d. neutralità della mobilità non appare utilmente richiamabile ai fini della determinazione dei nuovi spazi assunzionali, essendo questi fondamentalmente legati alla sostenibilità finanziaria della spesa del personale, misurata attraverso i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale (senza alcuna distinzione tra le diverse modalità di assunzione, concorso o mobilità), al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del FCDE stanziato in bilancio di previsione.

 

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CC 24-2021 Lombardia

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