Come tutti gli anni, propongo lo schema contenente le regole di validità delle graduatorie.
Ricordo che la Corte dei conti della Sardegna con la Deliberazione n. 85/2020 ha ritenuto che la durata delle graduatorie per gli enti locali rimanga di tre anni anzichè i due previsti dalla norma. Ho già espresso a questo link le motivazioni per le quali non sono d’accordo con questa conclusione.
Infine, ricordo che l’art. 17 comma 1-bis del d.l. 162/2019 ha previsto per gli enti locali che per l’attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti locali possono procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide per la copertura dei posti previsti nel medesimo piano, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 4 dell’articolo 91 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
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