tratto da Italia Oggi - 11 Gennaio 2020
Vigilanza privata fuorigioco dal controllo dei comuni
di STEFANO MANZELLI – Italia Oggi – 11 Gennaio 2020
Non è possibile affidare agli istituti di vigilanza privata attività di supporto nel controllo delle città in affiancamento alla polizia locale. E se qualche istituto su richiesta dei sindaci più creativi ha già attivato questa tipologia di servizio scatteranno sanzioni con la possibile revoca della licenza. Lo ha chiarito il Ministero dell’ interno con la circolare del 16 dicembre 2019.
L’ ordine e la sicurezza pubblica sono monopolio esclusivo dello stato, specifica la nota centrale. La normativa consente l’ impiego degli operatori di vigilanza privata in determinate circostanze come in caso di supporto alla vigilanza di aeroporti, porti e stazioni. Ma con determinati limiti e attribuzioni. Innanzitutto le guardie giurate non hanno alcuna qualifica particolare oltre al decreto di nomina e la funzione di incaricato di pubblico servizio riconosciuta dall’ art. 138 del tulps.
Per questo motivo non possono mai svolgere attività vera e propria di polizia che è riservata per legge solo agli organi istituzionali. I compiti che possono essere tipicamente assegnati alle guardie giurate riguardano quindi la tutela del patrimonio che può essere espletata anche con moderni sistemi di sorveglianza tecnologica. Ovvero di supporto alle forze di polizia in determinate circostanze previste dalla legge.
Agli istituti di vigilanza privata non potranno però mai essere affidati compiti di controllo del territorio e di identificazione delle persone, prosegue il Viminale. Questa pratica è stata in qualche modo anche incoraggiata da alcune amministrazioni comunali che hanno tentato di affiancare gli istituti di vigilanza alla polizia locale. In particolare in orario serale e notturno. E’ evidente che questa attività esorbitano dall’ alveo dei compiti che possono essere svolti dagli istituti di vigilanza. Quindi la prestazione di questi servizi verrà necessariamente sanzionata anche con le misure punitive più severe previste dall’ art. 10 del Tulps.
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