tratto da giurisprudenzappalti.it - a cura di Roberto Donati

Modifiche all’articolo 48 del “Decreto Semplificazioni bis”.

L’iter di conversione del Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 121 ( “Decreto Infrastrutture”) ha visto la Camera dei Deputati apportare una modifica all’articolo 48 del  decreto-legge  31  maggio  2021,  n. 77,  convertito dalla  legge  29  luglio  2021,  n. 108 ( “Decreto Semplificazioni bis”).

Modifica relativa alla procedura negoziata prevista per gli appalti PNRR e PNC dall’articolo 48 comma 3 del “Decreto Semplificazioni bis”.[1]

Considerati i tempi stretti per la conversione in Legge (ddl 2437__364973 trasmesso dalla Camera il 29 ottobre 2021) sembra ragionevole prefigurare modifiche pressoché definitive.

Per cui il nuovo comma 3 dell’articolo 48 risulta essere il seguente:

ART. 48 Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC

….

3.Le stazioni appaltanti possono altresì ricorrere alla procedura di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all’articolo 125, per i settori speciali, nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l’applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione Europea. Al  solo  scopo  di  assicurare a  trasparenza,  le  stazioni  appaltanti  danno  evidenza  dell’avvio  delle procedure  negoziate  di  cui  al  presente  comma  mediante  i  rispettivi siti  internet istituzionali.  La  pubblicazione  di  cui  al  periodo  precedente  non  costituisce  ricorso  a  invito,  avviso  o  bando  di  gara  a  seguito  del  quale  qualsiasi  operatore  economico  può  presentare  un’offerta.

La norma, come spesso accade, è poco chiara.

Da una prima lettura a me pare venga definito, sulla base della modifica apportata all’articolo 48, un perimetro di applicazione della procedura negoziata ancora più “ristretto” rispetto all’articolo 63 comma 6 del Codice[2].

Si deve pubblicare un avviso per “avviare” le procedure “al solo scopo di assicurare trasparenza”.

Ma come interpretare la dicitura  “La  pubblicazione  di  cui  al  periodo  precedente  non  costituisce  ricorso  a  invito,  avviso  o  bando  di  gara  a  seguito  del  quale  qualsiasi  operatore  economico  può  presentare  un’offerta.”?

Se si interpreta l’inciso come necessità di procedere secondo la procedura dell’articolo 63 ( e dunque all’avviso segue una selezione di almeno 5 operatori da invitare, senza che in questa fase sia possibile presentare offerta ), non si capisce la “ratio” di una norma che risulta pletorica.

Ma se invece ( come sembra possibile ) si legge la modifica come pubblicazione di avviso che assume un valore di mera comunicazione pubblica ( ossia che la stazione appaltante sta avviando una procedura negoziata) senza specificare che a questa comunicazione segue la fase di selezione prevista dall’articolo 63 comma 6 del Codice, ecco che resta il dubbio sulla sussistenza dell’obbligo di negoziare con almeno 5 imprese.

Sicuramente mi sbaglio, ma ho la sensazione che, per il PNRR ed il PNC, in caso di procedura negoziata ( comunque da motivarsi sui presupposti che la legittimano ) si intenda operare secondo il “Modello Genova”.

Ma queste sono valutazioni che lasciano il tempo che trovano.

Certo è che, comunque, alla luce del testo poco brillante, una cosa mi sento di dirla: buona fortuna ai RUP!

Siena, 02.11.2021

Roberto Donati

 

[1] Articolo  16-ter.

(Modifica  all’articolo  48  del  decreto-legge  31  maggio  2021,  n. 77,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  29  luglio  2021,  n. 108)

1.All’articolo 48,  comma  3,  del  decreto-legge  31  maggio  2021,n. 77,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  29  luglio  2021,  n. 108,è  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  « Al  solo  scopo  di  assicurare  la  trasparenza,  le  stazioni  appaltanti  danno  evidenza  dell’avvio  delle procedure  negoziate  di  cui  al  presente  comma  mediante  i  rispettivi siti  internet istituzionali.  La  pubblicazione  di  cui  al  periodo  precedente  non  costituisce  ricorso  a  invito,  avviso  o  bando  di  gara  a  seguito  del  quale  qualsiasi  operatore  economico  può  presentare  un’offerta »

[2] Articolo 63 comma 6. Le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionano almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. L’amministrazione aggiudicatrice sceglie l’operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, ai sensi dell’articolo 95, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l’affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione.

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