tratto da Italia Oggi - 10 Maggio 2019

Revisori, giudici contabili divisi sull’incremento dei compensi  

di MATTEO BARBERO – Italia Oggi – 10 Maggio 2019

Enti locali incerti sull’ incremento dei compensi ai revisori. Il recente dm 21 dicembre 2018 ha disposto l’ aggiornamento dei limiti massimi degli emolumenti spettanti agli organi di revisione economico-finanziaria prevedendo, da un lato, che «l’ eventuale adeguamento del compenso deliberato dal consiglio dell’ ente in relazione ai nuovi limiti massimi fissati dal presente decreto non ha effetto retroattivo» (art. 1, comma 3) e, dall’ altro, la decorrenza dei nuovi limiti massimi dal 1° gennaio 2019 (art. 4, comma 1). Tale ultima previsione ha generato incertezze applicative alla luce dell’ art. 241, comma 7, Tuel, in base al quale «l’ ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina». In questo contesto si sono formate, linee interpretative divergenti.

Secondo il ministero dell’ interno, non è possibile estendere gli aumenti agli incarichi già in essere alla luce della natura negoziale del rapporto intercorrente fra revisore ed ente locale. Di diverso avviso alcuni pareri della Corte dei conti. Secondo la sezione regionale di controllo per l’ Emilia-Romagna (deliberazione n. 5/2019), il consiglio comunale può estendere anche ai revisori in carica gli aumenti, ma solo laddove, in sede di nomina, sia stata esplicitata la volontà di determinare il compenso nei massimi base stabiliti dal decreto ministeriale. Un secondo (e più permissivo) orientamento è quello della sezione ligure (deliberazione n. 20/2019), che ritiene ammissibile l’ adeguamento nei limiti di quanto necessario per assicurare il rispetto del principio dell’ equo compenso e, quindi, entro un parametro di congruità e adeguatezza, da determinarsi in rapporto alla prestazione professionale richiesta.

Ancora più ampia l’ apertura della sezione regionale di controllo per la Puglia (deliberazione n. 38/2019), che ha rilevato come l’ art. 241, comma 7, Tuel, non ponga uno sbarramento alla possibilità di modifiche del compenso successive all’ atto di nomina. Secondo i giudici pugliesi, dal vigente quadro normativo sembra desumersi l’ indefettibilità di un coinvolgimento dell’ organo consiliare nella materia in esame; coinvolgimento che, lungi dall’ esaurirsi nel momento genetico del rapporto, potrà esprimersi durante il suo svolgimento.

Ne consegue che, fermo restando il carattere facoltativo della variazione del compenso per effetto dei sopravvenuti aggiornamenti ministeriali dei limiti massimi, l’ esercizio di tale facoltà dovrà trovare una formalizzazione in una determinazione del competente organo dell’ ente locale. La questione è stata sottoposta alla sezione delle Autonomie, ma nel frattempo le amministrazioni sono state lasciate senza bussola. Una via d’ uscita pratica potrebbe essere quella di deliberare gli aumenti, congelandoli fino alla pronuncia definitiva: se questa sarà positiva, i nuovi compensi retroagiranno alla data della deliberazione, diversamente non saranno erogati.

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