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Sempre illegittima la procedura negoziata se prima non c’è stata indagine di mercato

di Michele Nico
La procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando è uno strumento di carattere eccezionale che la Pa può utilizzare dando conto, con adeguata motivazione, delle ragioni di estrema urgenza e degli eventi imprevedibili che non consentono il rispetto dei termini per le procedure di gara a evidenza pubblica.

Ciò premesso, va peraltro ribadito che nel caso di utilizzo di procedura negoziata senza bando non è consentito l’affidamento diretto, dacché l’amministrazione aggiudicatrice è sempre tenuta (articolo 63, comma 6, del Dlgs 50/2016, Codice dei contratti) a individuare l’affidatario previa un’indagine di mercato e la consultazione di almeno 5 operatori economici.

In più occasioni l’Anac, nell’esercizio delle proprie funzioni di vigilanza e controllo sui contratti pubblici, ha dimostrato di aderire a un’interpretazione rigorosa della normativa sopra citata, con la conseguenza che le deroghe al principio della gara pubblica per la scelta del contraente non possono che risultare limitate e circoscritte.

Seguendo questa linea di intransigenza l’Autorità, con la delibera n. 305/2019, ha formulato dei rilievi all’operato del Comune di Bologna in ordine agli affidamenti del servizio per la gestione della postalizzazione degli atti giudiziari relativi alle violazioni del codice della strada, effettuati dall’ente locale a più riprese con reiterate procedure negoziate senza bando.

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