tratto da entilocali-online.it

Nella Delibera n. 951 dell’11 novembre 2020 dell’Anac, una Società ha contestato l’esclusione dalla gara disposta dalla Stazione appaltante per non avere dichiarato la presenza di un’annotazione sul Casellario informatico Anac relativa all’esclusione da una precedente procedura di gara, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. m), del Dlgs. n. 50/2016, per sussistenza di una situazione di collegamento sostanziale tra Imprese.

L’Autorità chiarisce che la mancata dichiarazione di un’annotazione non interdittiva nel Casellario informatico Anac non comporta l’esclusione automatica dell’operatore per falsa dichiarazione, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. f-bis), ma va inquadrata nell’ambito della lett. c-bis) della medesima disposizione. Ciò comporta, in applicazione del Principio di diritto sancito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la Sentenza n. 16/2020, che, ai fini dell’eventuale esclusione, la Stazione appaltante dovrà svolgere una valutazione discrezionale, stabilendo preliminarmente se il provvedimento oggetto di annotazione sia rilevante ai fini dell’ammissione, ed in secondo luogo, se il comportamento tenuto dall’operatore incida in senso negativo sulla sua integrità o affidabilità professionale.

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