11/01/2021 – Chi richiede il condono ha l’onere di provare il tempo dell’avvenuto abuso edilizio.

Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 150 del 05 gennaio 2021

Il giudice di appello, dapprima, non ha accolto l’istanza di sospensione della sentenza impugnata – T.A.R. per il Lazio n. 8546 del 2 ottobre 2013 – sull’assunto che «nelle controversie in tema di cc.dd. sanatorie edilizie, laddove l’amministrazione alleghi circostanze e fatti idonei a destituire di fondamento le affermazioni di parte privata in ordine al tempus di realizzazione dell’abuso, grava poi sul privato un onere ancora più rilevante di provare le proprie affermazioni attraverso ulteriori elementi quali fotografie, fatture o sopralluoghi»; e, successivamente, ha rigettato il ricorso, ritenendo corretto quanto affermato dal giudice di primo grado, secondo cui “l’onere di provare l’avvenuta ultimazione dei lavori entro la tempistica fissata dal legislatore per potere fruire del condono, grava esclusivamente sul richiedente. Ciò in quanto solo l’interessato può fornire inconfutabili documenti che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell’epoca di realizzazione dell’abuso.”

E, inoltre, uniformandosi ad una condivisibile giurisprudenza, aggiunge che “tale prova deve essere rigorosa, non risultando sufficienti dichiarazioni sostitutive di atto notorio”, come ha fatto l’appellante, ma «richiedendosi invece una documentazione certa ed univoca, sull’evidente presupposto che nessuno meglio di chi richiede la sanatoria e ha realizzato l’opera può fornire elementi oggettivi sulla data di realizzazione dell’abuso» (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 1 ottobre 2019, n. 6578). In difetto di tali prove, l’amministrazione ha il dovere di negare la sanatoria.”

 

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