tratto da publika.it
Principio onnicomprensività
Domanda
Potreste spiegare il principio dell’onnicomprensività della retribuzione accessoria di un dipendente pubblico?
 
Risposta
Ogni compenso accessorio che può essere retribuito a un dipendente pubblico deve necessariamente transitare dal fondo delle risorse decentrate che è alimentabile solo con le risorse previste dalla contrattazione nazionale.
Quanto sopra è una conseguenza del cosiddetto principio dell’onnicomprensività della retribuzione del dipendente pubblico statuito dall’art. 2, comma 3, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
Su tale aspetto la giurisprudenza si è soffermata più volte.
Il Consiglio di Stato, V sezione, con la sentenza n. 463/2009, pronunciata in materia di compensi ai messi notificatori, ha avuto modo di precisare che tali somme aggiuntive possono essere rese disponibili solamente dopo l’approvazione del C.C.N.L. 14/09/2000, allorquando tale possibilità è stata appunto prevista in un contratto nazionale. Diversamente nessun compenso può essere erogato ai dipendenti pubblici.
L’art. 45 del D. Lgs 30 Marzo 2001, n. 165 prevede che il trattamento economico fondamentale ed accessorio dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, fatto salvo quanto previsto all’articolo 40, commi 3-ter e 3-quater, e all’articolo 47-bis, comma 1, sia definito dai contratti collettivi.
L’art. 40, comma 3 quinquies del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 afferma altresì che le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa.
Per quanto concerne specificamente il comparto Funzioni Locali il contratto collettivo nazionale del 21/05/2018, riprendendo quanto già operato in passato con l’art. 31, comma 2, del CCNL 22/01/2004, ha introdotto, con l’art. 67, comma 1, un nuovo consolidamento delle risorse di parte stabile, definendo come importo unico consolidato, le risorse di parte stabile destinate nell’anno 2017, come certificate dall’organo di revisione.
Il predetto importo unico consolidato resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi.
Nel proseguo del sopra richiamato art. 67 sono elencate, ai commi 2 e 3, le voci di parte stabile che consentono di incrementare stabilmente l’importo unico consolidato anno 2017 e le voci di parte variabile che consentono di alimentare i fondi della contrattazione decentrata integrativa con importi variabili di anno in anno, comprese quelle “risorse” specificamente individuate dalla legge (art. 67, comma 3, lett. C).
Il comma 8 introduce una “nuova” possibilità di alimentazione dei fondi di parte variabile per i fondi delle Regioni a statuto ordinario e per le città metropolitane, ai sensi dell’art. 23, comma 4, del D. Lgs. n. 75/2017.

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