tratto da Italia Oggi
La Corte conti Veneto apre alla possibilità di un’intesa successiva tra amministrazioni – Concorsi, scorrimenti facili – Sì all’accordo tra enti locali anche dopo la selezione
Pagina a cura di Matteo Barbero
Scorrimento di graduatorie concorsuali anche con accordo successivo. A dipanare l’intricata matassa della disciplina che consente agli enti locali di attingere idonei selezionati da altre p.a. è la Corte dei conti – sezione regionale di controllo per il Veneto nel recente parere n. 290/2019 (relatore Amedeo Bianchi). Da tempo, la giurisprudenza amministrativa costante ritiene che la modalità di reclutamento tramite lo scorrimento delle graduatorie rappresenti la regola generale, mentre l’indizione di un nuovo concorso un’eccezione che richiede un’apposita e approfondita motivazione, al fine di dare conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico. La disciplina normativa della materia ha però lasciato irrisolto il nodo sulla tempistica con cui deve intervenire l’accordo fra le due amministrazioni interessate (ovvero quello che ha formato la graduatoria e quella che intende utilizzarla), allo scopo di evitare che la procedura possa costituire una modalità di elusione delle norme che vietano la possibilità di effettuare richieste nominative di candidati. Al riguardo, si sono formati tre orientamenti: secondo quello più restrittivo, esso deve precedere il bando di concorso o, con un stretta meno forte, prima della formalizzazione della graduatoria. Assai più permissiva la posizione della Corte dei conti Umbria, che nella deliberazione n. 124/2013/Par, secondo cui è sufficiente che l’accordo intervenga prima dell’utilizzazione della graduatoria. La sezione veneta aderisce a quest’ultima tesi e la rafforza sul piano sistematico e motivazionale evidenziando che il «previo accordo» deve inserirsi in un chiaro e trasparente procedimento di corretto esercizio del potere di utilizzare graduatorie concorsuali di altre amministrazioni, allo scopo di evitare ogni arbitrio e/o irragionevolezza o violazione delle regole sulla concorsualità e, quindi, sull’imparzialità dell’azione amministrativa. Pertanto, l’ente che intende utilizzare la graduatoria di altra amministrazione debba previamente: i) predeterminare i criteri (nell’ambito del regolamento di organizzazione o, comunque, in assenza di Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, con apposito atto di indirizzo o, ancor meglio, con apposito articolo stralcio del regolamento) di scelta della tipologia di enti con i quali è possibile «accordarsi»; ii) valutare la corrispondenza della posizione lavorativa da ricoprire (categoria, regime giuridico ed, eventualmente, profilo) con la graduatoria che si vuole utilizzare; iii) garantire la previsione e verificare la preesistente copertura finanziaria nel piano triennale di fabbisogno di personale). Per quanto riguarda le forme dell’accordo, la giurisprudenza si è mostrata aperta a soluzioni che valorizzano l’autonomia dell’ente. Il Tar Veneto, in particolare, con la sentenza n. 864/2011, tra l’altro, sottolinea come le disposizioni che disciplinano la materia non facciano alcun riferimento a convenzioni ex art. 30 del Tuel, ma, unicamente, ad un accordo, il che implica che l’intesa tra le due amministrazioni interessate in ordine all’utilizzo della graduatoria, sia da perfezionarsi con i poteri del privato datore di lavoro e quindi con gli strumenti, certamente non pubblicistici, a disposizione.

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