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Non c’è arricchimento «indiretto» per il Comune che non ha conferito l’incarico al professionista
di Michele Nico
L’azione di indebito arricchimento contemplato dall’articolo 2041 del codice civile può essere proposta solo in mancanza di qualsiasi altro rimedio giudiziale e con esclusione del caso di «arricchimento indiretto», ossia di arricchimento realizzato da persona diversa rispetto a quella cui era stata destinata la prestazione.
Questo il principio affermato dalla Corte di cassazione, con la sentenza n. 21985/2019, che respinge il ricorso di un professionista nei confronti di un Comune allo scopo di ottenere l’indennizzo per l’attività di progettazione svolta in ordine alla riqualificazione di una piazza del paese, a seguito di un incarico conferito non già dall’ente locale, bensì dall’impresa affidataria dell’intervento.
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