La legge di Bilancio 2020 chiama le amministrazioni locali a recepire le novità – Enti, la Manovra cambia tutto – Bilancio, entrate, investimenti, riscossione, tributi
di Maurizio Lucca*
Già prima dell’approvazione definitiva della legge di Bilancio 2020, con la legge n. 157/2019, di conversione, con modificazioni, del dl 124/2019, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, il comma 2 dell’art. 57 è intervenuto con una serie di disposizioni che hanno prodotto la cessazione dall’applicazione di alcune misure in materia di «contenimento, riduzione della spesa e di obblighi formativi», quali le spese per: stampa e pubblicazione; studi e consulenze; relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza; sponsorizzazioni; acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio di autovetture, buoni taxi; acquisto e locazioni di immobili; missioni.
La legge di Bilancio 2020, del 27 dicembre 2019, n. 160, ha innovato ulteriormente il quadro di riferimento della finanza pubblica, incidendo in modo definitivo sull’assetto del bilancio, delle entrate, degli investimenti, delle riscossioni, dei tributi degli enti locali.
In modo specifico si prevedono:
– contributi per investimenti su efficientamento energetico, sviluppo territoriale sostenibile per gli anni 2020-2024 (commi 29-37); opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio per gli anni 2021-2034 (commi 38-40); promozione e potenziamento della mobilità ciclistica per gli anni 2022-2024 (commi 47-50); progettazione definitiva ed esecutiva, per messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, messa in sicurezza di strade per gli anni 2020-2034 (commi 51-58); asili nido e scuole dell’infanzia per gli anni 2021-2034 (commi 59-61), innovazione digitale nella didattica e edifici scolastici per gli anni 2020-2023 (commi 257-264);
– riduzione del fondo crediti di dubbia esigibilità, stanziato per gli esercizi 2020 e 2021 nel corso degli anni 2020 e 2021, previo parere dell’organo di revisione (commi 79-80);
– miglioramento delle comunicazioni tra p.a., imprese e cittadini con l’istituzione di una piattaforma digitale per le notifiche (commi 401-403).
Il Fondo di solidarietà comunale viene incrementato di 2 milioni di euro annui dal 2020 al 2022 (comma 551), e incrementato di 100 milioni di euro nel 2020, 200 milioni nel 2021, 300 milioni nel 2022, 330 milioni nel 2023 e 560 milioni annui a decorrere dal 2024, prevedendo, altresì, delle riduzioni in conseguenza della minore esigenza di ristoro ai comuni delle minori entrate Tasi (comma 848-851);
– divieto di applicare incrementi ulteriori rispetto all’ammontare dei gettoni di presenza e delle indennità spettanti agli amministratori locali (comma 552);
– contributo di ristoro a seguito dell’introduzione Tasi per 2020, 2021 e 2022 di complessivi 110 milioni (comma 554).
Il limite massimo di ricorso alle anticipazioni di tesoreria viene elevato da tre a cinque dodicesimi, al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, con possibilità di usufruire di ulteriore liquidità da destinare al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali (comma 555-556).
Entro il 28 febbraio 2020 verranno stabiliti modalità e criteri per la riduzione della spesa per interessi dei mutui, anche attraverso accollo e ristrutturazione degli stessi da parte dello stato (comma 557). Obbligo di un risparmio di spesa annuale pari al 10 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del settore informatico sostenuta nel biennio 2016-2017 (comma 610-615).
L’imposta unica comunale (Iuc) con decorrenza dall’anno 2020 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) (comma 739).
Viene modificata la disciplina dell’imposta municipale propria (Imu), le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l’anno di riferimento, stabilendo, altresì per l’anno 2020 che le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell’imposta possa essere approvato oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020 (commi 738-783). Viene rivisto il sistema di riscossione, degli affidamenti, dei compiti del responsabile della riscossione e le rateizzazioni (784-815). A decorrere dal 2021 viene istituito il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che sostituisce la tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche, il canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche, l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari e il canone del codice della strada, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province, si precisa, in relazione anche ai molteplici contenziosi in atto, che il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi (816-836). Viene rinviato al 2021 l’obbligo di accantonamento per il mancato rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali (commi 854-855). Il quadro delineato impone da una parte, delle semplificazioni, dall’altra, una rivisitazione delle diverse discipline interne e l’adozione di immediate misure operative, nonché regolamentari, con lo scopo di recepire le novità, con un aumento degli oneri gestionali e di aggiornamento in un ambito che già sovrasta l’ordinaria attività amministrativa.
*Avvocato Segretario generale