tratto da lapostadelsindaco.it
Autorizzazione richiesta per gli acquisti informatici fuori dal Mepa
La Rivista del Sindaco 10/01/2020 Modelli di Gestione
Il Ministero delle Infrastrutture ha stabilito (con il parere 506/2019) che, nei Comuni, l’autorizzazione per gli acquisti di beni/servizi informatici e di connettività deve essere espressa dal segretario comunale, se questi avvengono al di fuori del sistema dei mercati elettronici (Mepa o soggetti aggregatori regionali). Nel parere si ritiene l’autorizzazione necessaria anche in caso il Rup voglia procedere con un ordine diretto (Oda).
Il quesito è stato espresso dal servizio di consulenza giuridica con un parare atto a chiarire, nell’ambito dell’attività contrattuale di un Comune, quale soggetto abbia il compito di autorizzare un acquisto fuori dal sistema della spending review, in particolare se si tratta di acquistare in deroga all’obbligo di utilizzare “gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti”.
Nella legge di bilancio 208/2015 troviamo il comma 512 che chiarisce come ai fini di ottimizzare/ragionalizzare gli “acquisti di beni e servizi informatici e di connettività” lo strumento che le amministrazioni sono tenute ad usare sono quelli del mercato elettronico. Se non si adempiere all’obbligo imposto l’acquisto è da considerarsi nullo, tranne in caso il prodotto o servizio non sia presente o non sia adeguato all’esigenza della stazione appaltante. Una limitata possibilità di deroga viene presentata nel comma 516, ma “esclusivamente in seguito di apposita autorizzazione motivata dell’organo di vertice amministrativo” e solo se “il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’amministrazione”. Anche in caso “di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa” è ammessa una deroga. Il Rup rimane comunque obbligato a comunicare all’Agid “gli approvvigionamenti effettuati” al di fuori del mercato elettronico, quindi anche se si sfruttano le sopracitate deroghe.
Nella disposizione troviamo un nuovo elemento che impone una specie di legittimazione, all’interno del procedimento amministrativo di acquisto, necessaria all’espletamento del procedimento stesso senza utilizzare i comuni approcci al mercato elettronico, come l’ordine diretto, la trattativa privata o l’adesione alle convenzioni. Il quesito posto al Ministero delle Infrastrutture riguardava quindi la necessità di avere un’autorizzazione dell’organo di vertice amministrativo anche in caso di ordine diretto al fine di acquistare prodotti, servizi, e beni o servizi informatici e di connettività. Il Ministero ha risposto che vi è questa necessità e l’organo di vertice preposto è il segretario comunale, che deve quindi occuparsi di consentire la deroga.
Un’affermazione che non trova unitaria condivisione, soprattutto se contestualizzata al nuovo codice dei contratti decreto legislativo 50/2016) in cui si prevede l’affidamento diretto come legittimo in ambito dei 40.000 euro, senza eccezioni di sorta. L’ordine diretto (Oda) è in ogni caso un sistema di acquisto, seppur privo di negoziazione, quindi sarebbe da ritenerlo non necessitante di autorizzazione.
Articolo di Massimo Chiappa
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