tratto da entionline.it

09/01/2015 – APPALTI – Tar Abruzzo: appalto e “clausola sociale”

09/01/2015 – APPALTI – Nella sentenza n. 6 del 2 gennaio 2015 il Tar per l’Abruzzo si esprime in merito alla c.d. “clausola sociale” inserita nel capitolato dell’appalto, in base alla quale la vincitrice della gara avrebbe dovuto mantenere almeno il livello occupazionale con la conferma di tutto il personale in servizio, affermando che tale clausola è legittima ma deve essere interpretata nel senso che l’appaltatore subentrante deve prioritariamente assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell’appaltatore uscente solo a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l’organizzazione d’impresa prescelta dall’imprenditore subentrante, sulla base del presupposto che l’iniziativa economica privata è sì libera, ma deve avere riguardo anche all’utilità sociale, con la conseguenza che tale clausola, ove richiamata dal bando, ha sì portata cogente, ma nel senso che l’offerente non può ridurre ad libitum il numero di unità da impiegare nell’appalto (potendo, peraltro, impugnare la clausola del bando ove il numero di unità fino a quel momento adibito al servizio sia incongruo e sovrabbondante), senza, però, che tale clausola comporti l’obbligo per l’impresa aggiudicataria di assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata tutto il personale già utilizzato dalla precedente impresa affidataria del servizio.

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