La Commissione giudicatrice nei procedimenti di natura concorsuale deve operare, a pena di illegittimità, quale organo collegiale perfetto, alla presenza del plenum dei componenti, sia nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici sia nei procedimenti relativi a concorso pubblico, fatta eccezione per le sole attività meramente preparatoria e istruttoria (ex plurimis Consiglio di Stato, sez. IV, 12 novembre 2015, n. 5137; T.A.R. Sardegna, sez. I, 26 giugno 2015, n. 885). Anche nei procedimenti, parimenti concorsuali, di concessione di contributi pubblici caratterizzati dalla formazione di una graduatoria tra i richiedenti e dalla limitatezza delle risorse disponibili, la commissione giudicatrice chiamata a valutare le domande costituisce un organo collegiale perfetto (ex multis Consiglio di Stato, sez. IV, 14 maggio 2014, n. 2500).
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