In particolare (come nel caso di specie) ove i tempi procedimentali abbiano subito un sensibile allungamento per la complessità procedurale dell’iter accertativo relativamente all’evento rilevante, considerando l’elevato numero di passaggi amministrativi cadenzati dalla normativa primaria e secondaria (la quale prevede una fase di verifica delle precondizioni per gli interventi, di cui all’art. 14, comma 2, del d. lgs. n. 154 del 2004, e in particolare per l’attivazione del procedimento, di cui ora all’art. 4 del D.M. 8 gennaio 2008) la successiva fase istruttoria, con l’acquisizione e la verifica di copiosa documentazione, con il parere obbligatorio di organi consultivi (che si sono dovuti pronunciare sul riconoscimento dell’evento eccezionale) i supplementi istruttori resi necessari dagli approfondimenti e dalle verifiche opportune, le richieste di integrazioni documentali motivate da carenza imputabili anche alla domanda che ha dato impulso alla procedura nonché i tempi dei controlli contabili.
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