Precisazione della Cdc Veneto sul decreto Semplificazioni
Incentivo ai funzionari Pa solo per le gare d’appalto
a cura di Andrea Mascolini
Incentivi tecnici ai funzionari della pubblica amministrazione non ammessi in caso di affidamento diretto; è sempre necessaria una attività comparativa di indagine di mercato per avere diritto all’incentivo. Lo ha precisato la Corte dei conti sezione regionale di controllo per il Veneto con la delibera del 15 settembre 2020 rispetto ai contenuti del decreto-legge n. 76 (cosiddetto semplificazioni, convertito nella legge 120/2020) che all’art.1, comma 1, prevede che alle procedure di affidamento da esperire entro il 31 luglio 2021 si applichino le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del decreto Semplificazioni cit. in deroga a quelle previste dall’art. 36, comma 2, e dall’art. 157, comma 2, del codice dei contratti pubblici, che prevedono, in base al comma 2 della stessa norma, l’affidamento diretto dei contratti di lavori, servizi e forniture di valore inferiore a 150mila euro ricompresi nel piano triennale delle opere pubbliche e nel programma biennale dei servizi e delle forniture, la cui stipulazione costituisce il presupposto necessario per il riconoscimento degli incentivi per l’espletamento delle funzioni tecniche. Da ciò la richiesta di fornire indicazioni in merito alle concrete modalità operative che soddisfino i requisiti della «procedura comparativa», legittimante l’erogazione degli incentivi tecnici previsti dall’art. 113 del codice dei contratti, e soprattutto di chiarire, con riferimento agli affidamenti diretti di importo inferiore a 150 mila euro, per i quali l’art. 1, comma 2, lett. a) del decreto semplificazioni prevede l’affidamento diretto, in presenza di quali presupposti possano essere riconosciuti gli incentivi tecnici ovvero se essi debbano sempre essere esclusi.
Rispetto al primo quesito la Corte ha confermato l’orientamento già tracciato dalla funzione consultiva che è quello di legittimare l’erogazione degli incentivi tecnici se a monte vi sia stato l’espletamento di una «gara», la quale può ritenersi sussistente «anche nell’ipotesi del ricorso, da parte dell’ente territoriale, alla procedura comparativa di cui all’art. 36, comma, 2, lett. b), dlgs n. 50/2016».
Pertanto ad avviso della Corte, prima dell’introduzione del regime c.d. in deroga discendente dal dl n. 76/2020 non risulta ammissibile l’erogazione degli incentivi per funzioni tecniche in assenza di una procedura a monte, per quanto semplificata, che si possa definire di natura comparativa. Per la Corte veneta la disciplina in deroga introdotta con l’art. 1 decreto-legge n.76/2020 va ritenuta «di stretta interpretazione e non consente alcun effetto estensivo del regime derogatorio, che possa autorizzare alcun riflesso di modificazione della portata letterale dell’art. 113, comma 2, del dlgs n. 50/2016 il quale rimane, quindi, invariato e inderogabile nel riferimento alla gara e alla procedura comparativa e nella specificazione delle prestazioni tecniche incentivabili».
Per quanto riguarda la gara e la procedura comparativa «che nell’art. 113 cit. costituisce il presupposto necessario, invalicabile ed inderogabile per il riconoscimento degli incentivi tecnici, evoca ontologicamente lo svolgimento preliminare delle indagini di mercato per la predisposizione dello schema di contratto e la comparazione concorrenziale tra più soluzioni negoziali le quali vincolano il soggetto committente alla valutazione comparativa tra le diverse offerte»; in presenza di queste attività l’incentivo è ammesso; in assenza no.