09/08/2021 – Per le società pubbliche minori vincoli sul personale

Breve commento all’art. 51 bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito in legge 23 luglio 2021, n. 106 (Decreto Sostegni bis).

Il Decreto “Sostegni bis” allenta le maglie sui vincoli in materia di personale delle società pubbliche regolate dal D.Lgs 175/2016.

L’articolo 51 bis del decreto, infatti, al comma 2[1] ha introdotto significative modifiche all’articolo 1 comma 928 della legge 27 dicembre 2017 n.205, che si riporta di seguito con le modifiche evidenziate:

928.Al fine di garantire la disponibilità di professionalità necessarie a supportare il piano di innovazione tecnologica da realizzare per l’incremento e il potenziamento del contrasto all’evasione e all’elusione fiscale ed il monitoraggio della spesa pubblica, “nonché le attività di razionalizzazione degli acquisti pubblici e gli obiettivi di finanza pubblica” alla società di cui all’articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133[2]“alla società di cui all’articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,[3]” e alla Società di cui all’articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146[4], non si applicano le disposizioni inerenti a vincoli e limiti assunzionali, di incentivazione all’esodo del personale e di gestione del rapporto di lavoro, ivi compresi quelli previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nel rispetto delle direttive del controllo analogo esercitato dall’Amministrazione “di riferimento. Le disposizioni del presente comma si applicano ai provvedimenti previsti dall’articolo 19, comma 5[5], del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175”. Resta fermo il concorso della Società agli obiettivi di finanza pubblica ai sensi della normativa vigente.

La norma è riferita in primo luogo a Sogei, Consip Spa, Sose Spa, ma il suo perimetro di applicazione è stato ampliato anche alle società di proprietà degli enti locali.

Pertanto, alla luce della modifiche introdotte, gli atti di indirizzo delle amministrazioni pubbliche potranno tener conto della possibilità concesse alle società pubbliche regolate dal D.Lgs 175/2016 in materia di personale “destinato a supportare il piano di innovazione tecnologica da realizzare per l’incremento e il potenziamento del contrasto all’evasione e all’elusione fiscale ed il monitoraggio della spesa pubblica, nonché le attività di razionalizzazione degli acquisti pubblici e gli obiettivi di finanza pubblica”.

Insomma, c’è da realizzare il PNRR ed il PNC, ed ogni soggetto potenzialmente interessato ha la possibilità di rafforzare il proprio personale. Questa sembra essere la logica della norma.

[1] Articolo 51 bis comma 2. All’articolo 1, comma 928, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: “monitoraggio della spesa pubblica” sono inserite le seguenti: “nonché le attività di razionalizzazione degli acquisti pubblici e gli obiettivi di finanza pubblica”, dopo le parole: “dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,” sono inserite le seguenti: “alla società di cui all’articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,” e la parola: “finanziaria” è sostituita dalle seguenti: “di riferimento. Le disposizioni del presente comma si applicano ai provvedimenti previsti dall’articolo 19, comma 5, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175”.

[2] La Società è la Sogei, ai sensi dell’articolo  83 comma 15 che recita.    Al fine di garantire la continuità delle funzioni di controllo e monitoraggio dei dati fiscali e finanziari, i diritti dell’azionista della società di gestione del sistema informativo dell’amministrazione finanziaria ai sensi dell’articolo 22, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono esercitati dal Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 6, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che provvede agli atti conseguenti in base alla legislazione vigente. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente comma. Il consiglio di amministrazione, composto di cinque componenti, è conseguentemente rinnovato entro il 30 giugno 2008 senza applicazione dell’articolo 2383, terzo comma, del codice civile.

[3] 3-ter.    Fermo restando lo svolgimento da parte di Consip S.p.A. delle attività ad essa affidate con provvedimenti normativi, le attività di realizzazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti, di centrale di committenza e di e-procurement continuano ad essere svolte dalla Consip S.p.A. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 12, commi da 2 a 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. possono avere ad oggetto anche attività di manutenzione e lavori pubblici. La medesima società svolge, inoltre, le attività ad essa affidate con provvedimenti amministrativi del Ministero dell’economia e delle finanze. La Consip S.p.A. può, altresì, svolgere, nell’ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti, procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di servizi. Sogei S.p.A., sulla base di apposita convenzione disciplinante i relativi rapporti nonché i tempi e le modalità di realizzazione delle attività, si avvale di Consip S.p.A, nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi.

[4] La Società e la SOSE Spa, ai sensi articolo 10 comma 12 che prevede:    L’elaborazione degli studi di settore, degli indici sintetici di affidabilità fiscale, la revisione e reingegnerizzazione integrata dei processi fiscali e delle connesse procedure informatiche, da realizzare in collaborazione con le competenti Agenzie fiscali, con l’obiettivo della semplificazione e dell’efficientamento dei processi, nonché ogni altra attività di studio e ricerca in materia tributaria possono essere affidate, in concessione, ad una società a partecipazione pubblica. Essa è costituita sotto forma di società per azioni di cui il Ministero delle finanze detiene una quota di capitale sociale non inferiore al 51 per cento. Dall’applicazione del presente comma non potranno derivare, per l’anno 1997, maggiori spese a carico del bilancio dello Stato; per ciascuno degli anni 1998 e 1999, le predette spese aggiuntive non potranno superare la somma di lire 2 miliardi alla quale si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla presente legge. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilanci.

[5] Articolo 19 comma 5.    Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all’articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera.

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