tratto da publika.it
Collocamento mirato e tempo determinato
Domanda
È possibile assolvere all’obbligo assunzionale delle categorie protette mediante assunzioni a tempo determinato?
Risposta
Secondo la Corte di Cassazione, la quota d’obbligo può essere soddisfatta unicamente mediante assunzioni a tempo indeterminato (Cassazione civile sez. lav.16 agosto 2004, n. 15951).
Ciò è del resto in linea con le finalità del collocamento obbligatorio, quale inserimento stabile dei soggetti disabili nel mondo del lavoro, e con l’obbligo permanente delle amministrazioni di avere alle proprie dipendenze soggetti appartenenti alla categoria tutelata.
Tuttavia, recentemente, il Ministro per la Pubblica Amministrazione, nel contesto della direttiva n. 1/2019 (“Chiarimenti e linee guida in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette. Art. 35 e 39 e seguenti del D. Lgs. n. 165/2001 – L. 68/1999 – L. n. 407/1998 – L. n. 25/2011”) ha evidenziato che la possibilità di assumere personale con disabilità a tempo determinato non è del tutto esclusa dalla legge 68/1999, fermo restando che ai fini dell’adempimento dell’obbligo occupazionale la durata del contratto non può essere inferiore ai sei mesi.
La direttiva sottolinea che l’articolo 11 della legge 68 prevede che i datori di lavoro possano stipulare convenzioni con i Centri per l’impiego che abbiano ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali previsti dalla legge e che possono tra l’altro prevedere l’assunzione con contratto di lavoro a termine dei soggetti disabili.
Sempre secondo la direttiva, il ricorso al tempo determinato appare giustificato dalla procedura prevista per la stipula della convenzione che, richiamando la competenza del Centro per l’impiego, assicura la tutela e garanzia della persona con disabilità come contraente debole del rapporto di lavoro, nel rispetto degli obiettivi primari della convenzione vale a dire l’inserimento lavorativo e l’occupazione stabile.
Infine, si tenga presente che in base all’art. 9 della legge 68/1999, i datori di lavoro devono presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione entro sessanta giorni dal momento in cui sono obbligati all’assunzione dei lavoratori disabili, quindi dal momento in cui si verifica la scopertura.
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