tratto da www.giustiziatributaria.gov.it

SENTENZA DEL 11/09/2023 N. 668/6 – CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELL’ABRUZZO

Responsabilità solidale del cessionario e beneficium excussionis

L’obbligo di preventiva escussione del cedente, in caso di responsabilità solidale del cessionario di ramo d’azienda, non si applica nei confronti del cedente dichiarato fallito. Sulla base di tale principio, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo ha respinto l’appello proposto dalla società cessionaria di un contratto di cessione di ramo d’azienda, ritenendo non fondata l’eccezione di violazione del beneficium excussionis della società cedente, con riferimento ad una intimazione di pagamento IRES. Nel caso in esame, la Corte ha ritenuto legittima la mancata preventiva escussione della società cedente dichiarata fallita, in applicazione dell’art. 51 della Legge fallimentare che prevede che nessuna azione esecutiva può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento.

Testo integrale della sentenzaSentenza del 11/09/2023 n. 668/6 – Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzo – sito banca dati CERDEF – apre una nuova finestra

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