Un contributo del collega Tommaso D'Acunzo

 

A distanza di ormai circa quattro anni dalla sua entrata in vigore, è utile ricordare che la Legge Regionale 4 aprile 2019, n. 14 cosidetta “Veneto 2050” in materia di politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio, ha introdotto anche alcune modifiche alla Legge Regionale 11/2004 tra cui l’inserimento del nuovo articolo 7 bis ” Disposizioni per favorire la trasparenza e legalità negli accordi” che, con riferimento agli accordi di pianificazione tra soggetti pubblici e privati di cui all’articolo 6 della predetta

legge 11 del 2004 e agli accordi di programma di cui agli articoli 7 della legge regionale 11 e articolo 34 del Testo unico Enti Locali, stabilisce che” 1. Con riferimento ai soggetti privati che propongono o partecipano agli accordi di cui agli articoli 6 e 7, di valore superiore a euro 150.000,00, ai fini di prevenire i tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore edilizio, il comune o l’ente promotore l’accordo acquisiscono l’informazione antimafia di cui all’articolo 84, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136””.

Pertanto nei confronti dei soggetti privati proponenti o partecipanti agli accordi sopra richiamati, devono essere effettuate preventivamente le verifiche antimafia, in particolare richiedendo e acquisendo l’informazione antimafia e di tale verifica deve essere data evidenza in apposito articolo dello schema di accordo di pianificazione tra l’Ente e il privato.

A tal proposito si ricorda che la Legge n. 41 del 21 aprile 2023, di conversione con modificazioni del decreto- legge 24 febbraio 2023, n. 13, contenente “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune” contiene disposizioni in materia di revisione prezzi e garanzie negli appalti tra cui la proroga fino al 31 dicembre 2026 (termine inizialmente in scadenza il 30 giugno 2023) della c.d. informativa liberatoria provvisoria, che consente di stipulare immediatamente i contratti pubblici sotto condizione risolutiva, nelle more dell’effettuazione delle verifiche antimafia.

Si suggerisce di procedere a tali verifiche anche se i destinatari siano soggetti privati persone fisiche slegate da qualsivoglia attività imprenditoriale anche come misura di prevenzione della corruzione e trasparenza da inserire nei piani annuali a cura del RPC.

Di seguito si fornisce uno schema di articolo avente ad oggetto “VERIFICHE ANTIMAFIA AI SENSI DELL’ 7-bis della L.R. del Veneto n. 11/2004” da inserire negli accordi pubblico – privato o negli accordi di programma (rispettivamente articoli 6 e 7 della Legge Regione Veneto n.11 del 2004 e ss. mm.)                        

                                    ART… Condizioni risolutive del presente accordo

“CONSIDERATO CHE IL VALORE DEL PRESENTE ACCORDO PUBBLICO PRIVATO E’ DI EURO… E PERTANTO RIENTRA NELL’AMBITO DI APPLICAZIONE DELL’ART 7 BIS   L.R.11 DEL 2004 (SUPERIORE A 150.000,00 euro); a seguito dell’inserimento nel sistema Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) della richiesta di rilascio di “Informazioni antimafia” a carico del PROPONENTE DEL PRESENTE ACCORDO … acquisita, con prot.n. PR_ UTG_ Ingresso​la B.D.N.A. in data … ha rilasciato informazione liberatoria provvisoria ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.L. 16/07/2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, non sussistendo le cause di decadenza, di sospensione o divieto di cui all’art. 67 e 84, comma 4, lett. a), b) e c) del D.  Lgs. n. 159/2011”.

Qualora emerga in qualunque momento la sussistenza a carico dei soggetti proponenti di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 o la sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, il presente accordo dovrà intendersi automaticamente risolto a tutti gli effetti di legge, così come previsto al predetto art. 92, commi 3 e 4 del D. Lgs n. 159/2011”.

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