Consiglio di Stato, Sez. V, 03/11/2021, n. 7341
Nell’accogliere l’appello, il Consiglio di Stato ribadisce come per l’individuazione dei servizi analoghi occorra evidenziare il settore imprenditoriale presupposto dalla lex specialis di gara.
Consiglio di Stato, Sez. V, 03/11/2021, n. 7341 così stabilisce:
Nell’ipotesi in cui il bando preveda come requisito di fatturato specifico lo svolgimento pregresso di servizi analoghi, tale nozione non è assimilata a quella di servizi identici, ma piuttosto, di servizi afferenti il medesimo settore imprenditoriale o professionale (cfr., fra le tante, Cons. Stato, sez. V, 10 marzo 2021, n. 2048; 2 settembre 2019, n. 6066; 18 dicembre 2017 n. 5944).
La ratio sottesa a questa condizione si sostanzia nell’opportuno contemperamento tra l’esigenza di selezionare un imprenditore qualificato ed il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche. L’intenzione è, in particolare, quella di soddisfare sia un requisito di natura finanziaria che di natura tecnica, individuando un operatore economico che possegga precedenti esperienze nel medesimo ambito.
La richiesta formulata ai concorrenti risiede nella dimostrazione di una consolidata capacità tecnica nell’ambito dell’apertura e della lettura dei contatori dello specifico servizio idrico, piuttosto che in altri settori, per evidenti ragioni tecniche, atteso che l’idrico è sensibilmente diverso dagli altri servizi, soprattutto nell’attività di apertura dei vani dei contatori e di conseguente lettura. Invero, i contatori in uso nel settore idrico presentano caratteristiche particolari, sia in termini di ubicazione, sia per le operazioni di apertura dei vani in cui sono alloggiati e delle attrezzature a tal fine necessarie, che richiedono una specifica formazione del personale.
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