08/11/2016 – Competenza segretari … : i principi dei Tar

Competenza segretari … : i principi dei Tar
 

di Arturo Bianco

I segretari non hanno competenza ad adottare atti gestionali….

L’ADOZIONE DI ATTI GESTIONALI DA PARTE DEI SEGRETARI

I segretari comunali non possono adottare direttamente atti gestionali; l’attribuzione ad essi da parte del legislatore dei compiti di sovrintendenza non determina l’assegnazione della competenza alla adozione diretta di atti di gestione. Possono essere così sintetizzati i principali principi fissati dalla sentenza della prima sezione del Tar di Lecce n. 1532/2016.

Il D.Lgs. n. 267/2000 all’articolo 97 stabilisce espressamente che “ll segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l’attività”. Da questo assunto legislativo, per la sentenza, ne deriva la conseguenza che si deve ritenere escluso che “detti dirigenti – cui è assegnata una sfera di attribuzioni derogabile solo con norma primaria – assumano diretta responsabilità nei confronti del segretario. Pertanto, l’attribuzione al segretario comunale dei compiti di sovrintendenza e di coordinamento non può essere intesa nel senso che allo stesso sia concesso un potere di sostituzione dei dirigenti nell’emanazione dei provvedimenti amministrativi di loro competenza”. L’articolo 107 stabilisce che “spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno”. Come noto tali attribuzioni, dal successivo articolo 109 del D.Lgs. n. 267/2000 sono assegnate ai responsabili nei comuni privi di dirigenti. 

Sulla base del dettato normativo e dei conseguenti principi di carattere generale, la sentenza trae la conclusione della “sussistenza del vizio di competenza” per atti gestionali adottati dal segretario. Nel caso specifico infatti, “le note impugnate, a firma del Segretario comunale sono atti che, obiettivamente, impegnano l’amministrazione verso l’esterno in quanto indicano le ragioni della impossibilità di accogliere l’istanza presentata”.

A scanso di equivoci e di interpretazioni eccessivamente ampie della sentenza, si deve precisare che essa non ha come riferimento né la scelta dell’ente di assegnare compiti di dirigente/responsabile di un settore al segretario né di prevedere che lo stesso possa sostituire un dirigente assente.

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto