tratto da lavoripubblici.it

Cassazione: “Il giudice, nel dare attuazione all’ordine di demolizione di un immobile abusivo adibito ad abituale abitazione di una persona è tenuto a rispettare il principio di proporzionalità”.

È legittima la presentazione di un’istanza di inefficacia dell’ordine di demolizione di opere abusive, richiesta per il rispetto del diritto alla casa di cui all’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU)? Posta così la risposta è sempre la stessa: dipende.

Una domanda a cui ha provato a dare risposta la giurisprudenza di Cassazione con diverse pronunce tra le quali:

  • la sentenza n. 844 del 13 gennaio 2020, intervenuta sull’argomento rigettando il ricorso per l’annullamento di un ordine di demolizione sulla base di una necessità degli occupanti l’abitazione;
  • la sentenza n. 2282 del 20 gennaio 2021, con la quale si afferma che, in tema di reati edilizi, non sussiste alcun diritto assoluto alla inviolabilità del domicilio, tale da precludere l’esecuzione dell’ordine di demolizione di un immobile abusivo finalizzato a ristabilire l’ordine giuridico violato.

Registriamo un nuovo interessante intervento della Corte di Cassazione che con la sentenza n. 34607 del 17 settembre 2021 ci fornisce nuovi spunti di approfondimento.

Nel caso di specie, infatti, viene proposto ricorso per la riforma della decisione del Tribunale di dichiarare inammissibile l’istanza di nullità e/o inefficacia dell’ingiunzione a demolire emessa dalla Procura della Repubblica. Secondo il ricorrente, il Tribunale non avrebbe valutato correttamente il caso in cui si era eccepita l’illegittimità dell’esecuzione della demolizione per violazione degli artt. 8 e 6 della CEDU, in considerazione del fatto che il fabbricato è necessario alle esigenze abitative del ricorrente, che ha subito alcuni ictus ed è stato dichiarato inabile al lavoro.

Viene chiesto di valutare la proporzionalità della demolizione rispetto allo scopo. Ed è proprio quello che fa la Cassazione che ricorda come il giudice, nel dare attuazione all’ordine di demolizione di un immobile abusivo adibito ad abituale abitazione di una persona, è tenuto a rispettare il principio di proporzionalità come elaborato dalla giurisprudenza convenzionale nelle sentenze Corte EDU, 21/04/2016, Ivanova e Cherkezov c. Bulgaria, e Corte EDU, 04/08/2020, Kaminskas c. Lituania, considerando l’esigenza di garantire il rispetto della vita privata e familiare e del domicilio, di cui all’art. 8 della CEDU, e valutando, nel contempo, la eventuale consapevolezza della violazione della legge da parte dell’interessato, per non incoraggiare azioni illegali in contrasto con la protezione dell’ambiente, nonché i tempi a disposizione del medesimo, dopo l’irrevocabilità della sentenza di condanna, per conseguire, se possibile, la sanatoria dell’immobile ovvero per risolvere le proprie esigenze abitative.

Non è legittimo invocare:

  • un assoluto diritto alla casa (che avrebbe un carattere così ampio ed assorbente da superare sempre e comunque – vanificandola del tutto – ogni prescrizione amministrativa o penale in punto di edificabilità dei suoli e tutela del territorio);
  • un generico diritto ad una vita sana;
  • un diritto alla vita privata e familiare.

Ovvero, posizioni giuridiche soggettive che pur trovando espressione nell’art. 8 CEDU (Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza), così come negli artt. 14-15 Cost., non afferiscono affatto al caso di specie, nel quale l’ordinamento non intende violare in astratto il diritto individuale di un soggetto a vivere nel proprio domicilio legittimo, ma intende affermare in concreto il diritto collettivo a rimuovere la lesione di un bene (del pari) costituzionalmente tutelato, il territorio, eliminando le conseguenze dell’abuso riscontrato e così ripristinando quell’equilibrio già sopra richiamato.

Ed è per questo motivo che gli ermellini hanno accolto il ricorso, annullato l’ordinanza di inammissibilità e rinviato al Giudice per le indagini preliminari per nuovo esame sul merito di quanto nella stessa prospettato alla luce dei menzionati principi di diritto.

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