tratto da lavoripubblici.it
I contratti sottosoglia: le discipline in vigore nel 2019
08/10/2019
Tra le modifiche introdotte al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. Codice dei contratti pubblici) dal Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri) convertito dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, spiccano quelle relative all’articolo 36 (Contratti sotto soglia).
Su queste è importate rilevare che poiché le modifiche introdotte si sovrappongono alla disciplina derogatoria introdotta, limitatamente all’anno 2019, dal comma 912 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (c.d. Legge di bilancio per il 2019), tale comma viene abrogato dall’articolo 1, comma 24 del Decreto-Legge n. 32/2019 in cui viene, espressamente, affermato che “All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 912 è abrogato”.
Considerato che, nella versione precedente alla conversione in legge, le modifiche all’art. 36 erano completamente diverse da quelle post Legge n. 55/2016, la disciplina che regola i contratti sottosoglia può essere suddivisa in 4 periodi distinti:
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Fino al 31 dicembre 2018 – Disciplina previgente;
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1 gennaio 2019 – 18 aprile 2019 – Con le modifiche a tempo previste dalla Legge di Bilancio per il 2019;
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19 aprile 2019 – 17 giugno 2019 – Con le modifiche previste dal Decreto-Legge n. 32/2019, nella versione precedente la sua conversione in legge;
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Dal 18 giugno 2019 – Con le modifiche previste dal Decreto-Legge n. 32/2019, nella versione convertita dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
Di seguito una tabella riepilogativa.
Entrando nel dettaglio, nella sua ultima versione, l’art. 36 prevede tre tipologie di affidamento:
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affidamento diretto;
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procedura negoziata;
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procedura aperta.
Tipologie di affidamento che, come previsto dal comma 1 dello stesso articolo, devono comunque rispettare i principi di cui agli artt. 30, comma 1, 34 e 42, e il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.
In definitiva, quindi, le stazioni appaltanti, per tutti i contratti sottosoglia devono garantire:
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a) il principio di economicità, l’uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell’esecuzione del contratto;
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b) il principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell’interesse pubblico cui sono preordinati;
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c) il principio di tempestività, l’esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
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d) il principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
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e) il principio di libera concorrenza, l’effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
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f) il principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l’eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
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g) il principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l’uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
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h) il principio di proporzionalità, l’adeguatezza e idoneità dell’azione rispetto alle finalità e all’importo dell’affidamento;
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i) il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;
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j) i criteri di sostenibilità energetica e ambientale, la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto di eventuali aggiornamenti;
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k) il principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi, l’adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate, nel rispetto della normativa vigente e in modo coerente con le previsioni del Piano Nazionale Anticorruzione elaborato dall’ANAC, unitamente ai relativi aggiornamenti, e dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e della trasparenza
In conclusione, dal 18 giugno 2019 la situazione dei contratti sottosoglia risulta essere la seguente:
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fino a 40.000 euro – Affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici (c.d. affidamento diretto “puro”);
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tra 40.000 e 150.000 euro – Affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti (c.d. procedura semplificata);
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tra 150.000 e 350.000 euro – Procedura negoziata previa consultazione di almeno 10 operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
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tra 350.000 e 1.000.000 euro – Procedura negoziata previa consultazione di almeno 15 operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
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oltre 1.000.000 euro – Procedura aperta
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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