tratto da lapostadelsindaco.it
I pagamenti devono essere effettuati direttamente all’ente
La Rivista del Sindaco  08/07/2020
Non è più consentito agli enti locali pubblici che siano di Comuni (o Unioni di essi), Province e città metropolitane di incassare le proprie entrate tramite concessionari; né quelle derivanti da versamenti spontanei o volontari, né quelle recuperate grazie ad attività di accertamento e riscossione coattiva. Anche in caso i soggetti affidatari abbiano la gestione di attività di accentramento e riscossione per conto dell’ente, questi non possono più incassare somme ricevute in versamento volontario o coatto da parte di altri contribuenti o utenti. L’ente creditore dovrà ricevere direttamente i versamenti, perché ai concessionari viene così impedito di trattare il denaro pubblico.
Già il versamento spontaneo nelle casse del concessionario delle somme spettanti all’ente era stato bloccato dall’articolo 2-bis del Dl 193/2016, che viene quindi modificato per aumentarne la portata. Ora, non solo i pagamenti volontari, ma anche tutte le somme accertate e riscosse dall’affidatario del servizio sono soggette a questa limitazione. Contribuenti e utenti devono effettuare il dovuto versamento direttamente sul conto corrente di tesoreria (ovvero il conto corrente postale intestato) dell’ente impositore; in questo modo non si permette al denaro pubblico di passare per mani diverse dall’ente riguardo le entrate tributarie e patrimoniali dei comuni e delle altre amministrazioni locali.
Inoltre, l’ente mette a disposizione strumenti per il pagamento elettronico, attraverso le apposite piattaforme per il pagamento in formato digitale, che saranno altrettanto valide, e che seguono le norme stabilite con l’articolo 5, Codice dell’amministrazione digitale. Un’altra via di pagamento accettata, per le entrate fiscali, è quella da effettuare attraverso il sistema dei versamenti unitari con il modello F24.
In seguito a questa modifica sulla legittimità di alcune formule per incassare i pagamenti sopracitati, i contratti già stipulati in data 1 gennaio 2020 entro il 31 dicembre 2020, con i concessionari iscritti all’albo del Mef (a cui ora è impedito di incassare i versamenti per conto dell’ente), andranno modificati. Gli enti credito hanno l’obbligo di garantire l’accesso ai conti correnti destinati alla riscossione delle entrate o agli altri canali, istituiti dall’amministrazione pubblica per il pagamento, in modo da rendere possibile ai soggetti affidatari dei servizi di verificare e rendicontare i versamenti. Entro il 10 del mese, il concessionario deve trasmettere la rendicontazione e la fattura delle competenze e spese relative al mese precedente, all’ente affidante e al tesoriere di riferimento. Tali disposizioni non si applicano se l’ente creditore ha affidato l’incarico all’agente della riscossione o riscuota il dovuto a mezzo ruolo.
Articolo di Laura Egidi

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