08/01/2021 – La legge di bilancio interviene anche sulle società a partecipazione pubblica. Nota all’articolo 1 comma 266 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

L’anno 2020 ha determinato ricadute pesantissime sul nostro sistema economico. E’, purtroppo, un dato acclarato. La Legge  30 dicembre 2020 , n.  178  –    Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 – interviene opportunamente con una previsione finalizzata al sostegno dell’intero sistema delle imprese.

Va evidenziato in tal senso l’impatto positivo anche sulle società a partecipazione pubblica rette dal Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

La novella, infatti, sostituisce in toto l’articolo 6 del decreto-legge 8 aprile  2020,  n.23,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  5  giugno  2020,  n.40 ( sull’impatto del del “vecchio” articolo 6 sulle società pubbliche si veda https://www.giurisprudenzappalti.it/sentenze/capitale-societa-a-partecipazione-pubblica-ai-tempi-del-coronavirus/ ) .

Ecco dunque cosa prevede l’art.1 comma 266:

266.  L’articolo  6  del  decreto-legge  8 aprile  2020,  n.23,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  5  giugno  2020,  n.40,  è sostituito  dal  seguente:

«Art.  6.–(Disposizioni  temporanee  in materia  di  riduzione  di  capitale)–

1.Per le perdite  emerse  nell’esercizio  in  corso  alla data  del  31  dicembre  2020  non  si  applicano gli  articoli  2446,  secondo  e  terzo  comma[1], 2447[2],  2482-bis[3],  quarto,  quinto  e  sesto comma,  e  2482-ter [4] del  codice  civile  e  non opera  la  causa  di  scioglimento  della  società per  riduzione  o  perdita  del  capitale  sociale di  cui  agli  articoli  2484[5],  primo  comma,  numero 4), e 2545-duodecies[6] del codice civile.

2. Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito  dagli  articoli  2446,  secondo  comma[7],  e 2482-bis[8], quarto comma, del codice civile, è posticipato  al  quinto  esercizio  successivo; l’assemblea  che  approva  il  bilancio  di  tale esercizio  deve  ridurre  il  capitale  in  proporzione  delle  perdite  accertate.

3.Nelle  ipotesi  previste  dagli  articoli 2447[9]  o  2482-ter [10]del  codice  civile  l’assemblea  convocata  senza  indugio  dagli  amministratori,  in  alternativa  all’immediata  riduzione  del  capitale  e  al  contemporaneo  aumento  del  medesimo  a  una  cifra  non  inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare  tali  decisioni  alla  chiusura  dell’esercizio  di  cui  al  comma  2.  L’assemblea  che approva  il  bilancio  di  tale  esercizio  deve procedere  alle  deliberazioni  di  cui  agli  arti-coli  2447[11]  o  2482-ter[12] del  codice  civile.  Fino alla  data  di  tale  assemblea  non  opera  la causa  di  scioglimento  della  società  per  riduzione  o  perdita  del  capitale  sociale  di  cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4)[13],e  2545-duodecies del  codice  civile[14].

4.Le  perdite  di  cui  ai  commi  da  1  a  3 devono  essere  distintamente  indicate  nella nota  integrativa  con  specificazione,  in  appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni  intervenute  nell’esercizio»

Dunque vengono sospese le previsioni del Codice Civile sulla riduzione del capitale sociale per perdite e sullo scioglimento della società per riduzione  o  perdita  del  capitale  sociale.

Le eventuali perdite conseguite nell’esercizio 2020  vengono neutralizzate ( sulla base delle decisioni dell’assemblea dei soci) e posticipate all’approvazione del bilancio 2025 ( il  quinto  esercizio  successivo).

Come detto il comma 266 impatta sull’attuale impianto del Codice Civile e merita di essere segnalato non solo in riferimento alle società private, ma anche nell’ottica di quelle a partecipazione pubblica.

La drammatica crisi dell’anno 2020, infatti, avrebbe potuto determinare per le società pubbliche l’applicazione urgente degli articoli 14[15] e 21[16] del D. Lgs 175/2016.

Con il “vecchio” articolo 6 del D.L. 23/2020 che non sembrava  “coprire” i possibili impatti della crisi sui bilanci delle società pubbliche, con particolare riferimento alle previsioni del comma 5 dell’articolo 14 del D.Lgs 175/2016 e del successivo articolo 21.

Infatti, l’art. 14 comma 5, a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo  del D.L. 23/2020, risultava essere “sospeso” per quanto attiene le fattispecie degli articoli 2447 e 2482 ter del codice civile relative all’anno 2020, ma continuava comunque a rimanere pienamente in vigore per le altre previsioni relative alle perdite di esercizio.

E questo poneva il problema, in particolare per gli enti pubblici territoriali, di provvedere agli accantonamenti previsti ai sensi dell’articolo 21 comma 1 del D.Lgs 175/2016.

Dunque con una presumibile ricaduta sui bilanci pluriennali degli Enti Locali, essendo l’obbligo di accantonamento ( per gli enti in contabilità finanziaria ) una regola prudenziale di bilancio preordinata al successivo utilizzo delle risorse accantonate per il ripiano delle perdite subite dalle società (art. 21, co. 3-bis, d.lgs. n. 175/2016)[17].

Insomma, anche se l’articolo 6 del D.L. 23/2020 costituiva una previsione a tutela anche delle società pubbliche, i soggetti pubblici proprietari avrebbero potuto essere “investiti indirettamente” dalle perdite di esercizio delle società partecipate, con gli inevitabili riflessi sui propri bilanci.

L’ articolo 1 comma 266  della legge  30 dicembre 2020 , n.  178, dunque, riscrivendo da zero l’articolo 6 del D.L. 23/2020, produce effetti positivi sia sulle società pubbliche  sia sugli enti proprietari delle stesse, consentendo di “congelare” di fatto le previsioni degli articoli 14 e 21 del D. Lgs 175/2016 .

Per cui esso è da accogliere favorevolmente.

Siena, 2 gennaio 2021

Roberto Donati

[1]Art.2446– Riduzione del Capitale per perdite.

Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite [c.c. 2413], gli amministratori [c.c. 2381] o il consiglio di gestione, e nel caso di loro inerzia il collegio sindacale ovvero il consiglio di sorveglianza, devono senza indugio convocare l’assemblea per gli opportuni provvedimenti [c.c. 2364, 2364-bis]. All’assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale o del comitato per il controllo sulla gestione. La relazione e le osservazioni devono restare depositate in copia nella sede della società durante gli otto giorni che precedono l’assemblea, perché i soci possano prenderne visione. Nell’assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione.

Se entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l’assemblea ordinaria o il consiglio di sorveglianza che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il consiglio di sorveglianza devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale provvede, sentito il pubblico ministero, con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori [c.c. 2188, 2194].

Nel caso in cui le azioni emesse dalla società siano senza valore nominale, lo statuto, una sua modificazione ovvero una deliberazione adottata con le maggioranze previste per l’assemblea straordinaria possono prevedere che la riduzione del capitale di cui al precedente comma sia deliberata dal consiglio di amministrazione. Si applica in tal caso l’articolo 2436

[2] Art.2447 Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale .

Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dall’articolo 2327, gli amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza devono senza indugio convocare l’assemblea [c.c. 2364, 2364-bis] per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società [c.c. 2498, 2500, 2500-ter, 2500-sexies, 2500-septies, 2500-octies].

[3] Art.2482 bis Riduzione del capitale per perdite

Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori devono senza indugio convocare l’assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti.

All’assemblea deve essere sottoposta una relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni nei casi previsti dall’articolo 2477 del collegio sindacale o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti. Se l’atto costitutivo non prevede diversamente, copia della relazione e delle osservazioni deve essere depositata nella sede della società almeno otto giorni prima dell’assemblea, perché i soci possano prenderne visione.

Nell’assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione prevista nel precedente comma.

Se entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, deve essere convocata l’assemblea per l’approvazione del bilancio e per la riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti nominati ai sensi dell’articolo 2477 devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio.

Il tribunale, anche su istanza di qualsiasi interessato, provvede con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori.

Si applica, in quanto compatibile, l’ultimo comma dell’articolo 2446.

[4] Art.2482 ter

Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dal numero 4) dell’articolo 2463, gli amministratori devono senza indugio convocare l’assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo.

È fatta salva la possibilità di deliberare la trasformazione della società.

[5] Art. 2484. Cause di scioglimento

Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata si sciolgono [c.c. 2250, 2485, 2486, 2519, 2710, 2711]:

(testo in vigore fino al 31 agosto 2021)

1) per il decorso del termine [c.c. 2272, n. 1, 2328, n. 13];

2) per il conseguimento dell’oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo [c.c. 2272, n. 2, 2328, n. 3], salvo che l’assemblea, all’uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;

3) per l’impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell’assemblea [c.c. 2409];

4) per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli articoli 2447 e 2482-ter [c.c. 2327];

5) nelle ipotesi previste dagli articoli 2437-quater e 2473;

6) per deliberazione dell’assemblea [c.c. 2272, n. 3, 2369];

7) per le altre cause previste dall’atto costitutivo o dallo statuto [c.c. 2272, n. 5].

La società inoltre si scioglie per le altre cause previste dalla legge; in queste ipotesi le disposizioni dei seguenti articoli si applicano in quanto compatibili.

Gli effetti dello scioglimento si determinano, nelle ipotesi previste dai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) del primo comma, alla data dell’iscrizione presso l’ufficio del registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa e, nell’ipotesi prevista dal numero 6) del medesimo comma, alla data dell’iscrizione della relativa deliberazione.

Quando l’atto costitutivo o lo statuto prevedono altre cause di scioglimento, essi devono determinare la competenza a deciderle od accertarle, e ad effettuare gli adempimenti pubblicitari di cui al precedente comma 7.

(Testo in vigore dal 1° settembre 2021)

Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata si sciolgono [c.c. 2250, 2485, 2486, 2519, 2710, 2711]:

1) per il decorso del termine [c.c. 2272, n. 1, 2328, n. 13];

2) per il conseguimento dell’oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo [c.c. 2272, n. 2, 2328, n. 3], salvo che l’assemblea, all’uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;

3) per l’impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell’assemblea [c.c. 2409];

4) per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli articoli 2447 e 2482-ter [c.c. 2327];

5) nelle ipotesi previste dagli articoli 2437-quater e 2473;

6) per deliberazione dell’assemblea [c.c. 2272, n. 3, 2369];

7) per le altre cause previste dall’atto costitutivo o dallo statuto [c.c. 2272, n. 5];

7-bis) per l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale e della liquidazione controllata. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2487 e 2487-bis .

La società inoltre si scioglie per le altre cause previste dalla legge; in queste ipotesi le disposizioni dei seguenti articoli si applicano in quanto compatibili.

Gli effetti dello scioglimento si determinano, nelle ipotesi previste dai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) del primo comma, alla data dell’iscrizione presso l’ufficio del registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa e, nell’ipotesi prevista dal numero 6) del medesimo comma, alla data dell’iscrizione della relativa deliberazione.

Quando l’atto costitutivo o lo statuto prevedono altre cause di scioglimento, essi devono determinare la competenza a deciderle od accertarle, e ad effettuare gli adempimenti pubblicitari di cui al precedente comma 7.

[6] Art.2545 duodecies-Scioglimento

La società cooperativa si scioglie [c.c. 2250, 2710, 2711] per le cause indicate ai numeri 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell’articolo 2484, nonché per la perdita del capitale sociale [c.c. 2524].

[7] Vedi nota 1

[8] Vedi nota 3

[9] Vedi nota 2

[10] Vedi nota 4

[11] Vedi nota 2

[12] Vedi nota 4

[13] Vedi nota 5

[14] Vedi nota 6

[15]             Art. 14 D.LGS 175/2016.  Crisi d’impresa di società a partecipazione pubblica

1.  Le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, a quelle in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

2.  Qualora emergano, nell’ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all’articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l’organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l’aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento.

3.  Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell’organo amministrativo, costituisce grave irregolarità ai sensi dell’articolo 2409 del codice civile.

4.  Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell’amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5.

 5.  Le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall’Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei conti con le modalità di cui all’articolo 5, che contempli il raggiungimento dell’equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l’ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma.

6.  Nei cinque anni successivi alla dichiarazione di fallimento di una società a controllo pubblico titolare di affidamenti diretti, le pubbliche amministrazioni controllanti non possono costituire nuove società, né acquisire o mantenere partecipazioni in società, qualora le stesse gestiscano i medesimi servizi di quella dichiarata fallita .

[16]             Art. 21 D.LGS 175/2016 .  Norme finanziarie sulle società partecipate dalle amministrazioni locali

1.  Nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell’anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Le pubbliche amministrazioni locali che adottano la contabilità civilistica adeguano il valore della partecipazione, nel corso dell’esercizio successivo, all’importo corrispondente alla frazione del patrimonio netto della società partecipata ove il risultato negativo non venga immediatamente ripianato e costituisca perdita durevole di valore. Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell’articolo 2425 del codice civile. L’importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l’ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l’importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione.

2.  Gli accantonamenti e le valutazioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dall’anno 2015. In sede di prima applicazione, per gli anni 2015, 2016 e 2017, in presenza di adozione della contabilità finanziaria:

a)  l’ente partecipante a società che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio negativo accantona, in proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nell’esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013 migliorato, rispettivamente, del 25 per cento per il 2014, del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016; qualora il risultato negativo sia peggiore di quello medio registrato nel triennio 2011-2013, l’accantonamento è operato nella misura indicata dalla lettera b);

b)  l’ente partecipante a società che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio non negativo accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017 del risultato negativo conseguito nell’esercizio precedente.

3.  Le società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all’80 per cento del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. Quanto previsto dal presente comma non si applica ai soggetti il cui risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall’ente controllante.

3-bis.   Le pubbliche amministrazioni locali partecipanti possono procedere al ripiano delle perdite subite dalla società partecipata con le somme accantonate ai sensi del comma 1, nei limiti della loro quota di partecipazione e nel rispetto dei principi e della legislazione dell’Unione europea in tema di aiuti di Stato.

[17]          Corte dei Conti Liguria Sez. contr. Delib., 12/10/2018, n. 127. L’art. 21, comma 1, D.Lgs. n. 175 del 2016, si applica a tutte le società partecipate da enti locali dovendosi considerare il riferimento all’elenco ISTAT citato dalla norma come relativo agli enti locali partecipanti. Tale norma non fa venir meno il principio dell’autonomia patrimoniale sancito dalla disciplina civilistica. L’accantonamento previsto dall’art. 21, comma 1, D.Lgs. n. 175 del 2016, dev’essere pari al valore dell’intera predita registrata dalla società partecipata e dev’essere suddiviso tra gli enti partecipanti in una quota proporzionale al valore della partecipazione; in nessun caso tale accantonamento può essere limitato al valore della quota parte del patrimonio netto della società partecipata detenuta da ogni ente locale. Per le società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, per risultato s’intende la differenza tra “valore” e “costi” della produzione, ex art. 2425 c.c., nella sua attuale formulazione. Gli enti locali soci devono procedere all’accantonamento previsto dal comma 1, art. 21, anche nell’ipotesi in cui sia approvato un piano di risanamento, ex art. 14, D.Lgs. n. 175 del 2016, nel quale, tra le misure di ripristino dell’equilibrio economico-finanziario della società, non sia previsto l’esborso finanziario da parte dei soci a copertura delle perdite. Gli Enti locali devono procedere con l’accantonamento di cui al comma 1, art. 21, D.Lgs. n. 175 del 2016, nel primo bilancio di previsione successivo alla certificazione del risultato negativo, mediante approvazione del bilancio d’esercizio della società partecipata. Gli Enti locali possono non procedere all’accantonamento, o ridurre lo stesso, nel primo bilancio di previsione successivo alla certificazione del risultato positivo, mediante approvazione del bilancio d’esercizio della società partecipata.

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