Il comma 1 dell’articolo ha così previsto che «i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscossi dagli enti, nella quota da questi determinata ai sensi dell’art. 208, commi 4 lett. c), e 5, del D.Lgs. n. 285/1992 sono destinati, in coerenza con le previsioni legislative, alle seguenti finalità in favore del personale: a) contributi datoriali al Fondo di previdenza complementare Perseo-Sirio… ». Ma l’inciso utilizzato dalla disposizione contrattuale «sono destinati» si configura come un obbligo per gli enti di destinare una quota dei proventi contravvenzionali al finanziamento di forme di previdenza integrativa?
Questa la domanda formulata da un ente locale all’Aran.
La risposta è contenuta nel parere CFL58.
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