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Coronavirus – Solidarietà alimentare, la Ragioneria detta le regole per la classificazione Siope
di Daniela Ghiandoni e Elena Masini
 
 
É partita quasi ovunque, non senza affanno, la macchina comunale chiamata a distribuire i 400 milioni assegnati con l’ordinanza n. 658/2020 per la solidarietà alimentare, tramite acquisto di generi alimentari da consegnare direttamente alle persone interessate ovvero tramite buoni spesa. Nei giorni scorsi gli enti hanno cercato di mettere a fuoco la corretta gestione delle risorse, sia in termini di procedura da seguire e di requisiti di assegnazione, sia in termini fiscali e contabili. Tutti gli enti, in esercizio provvisorio o con il bilancio già approvato, hanno approntato le variazioni necessarie ad allocare le risorse in entrata ed in spesa, così da renderle subito disponibili. In questo contesto è intervenuta opportunamente la Ragioneria generale dello Stato, che attraverso le strutture provinciali ha inviato una comunicazione a tutti gli enti per indicare le corrette classificazioni Siope, così da garantire una rilevazione uniforme delle transazioni monetarie e dei correlati movimenti di cassa.
In entrata

In entrata il contributo deve essere classificato al titolo 2, come trasferimento da ministeri (E.2.01.01.01.001) e non come fondo di solidarietà comunale, nonostante il capitolo di bilancio da cui sono stati prelevati i fondi (il 1265) sia il medesimo. La classificazione (piuttosto che quella relativa a trasferimenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui fa capo la Protezione Civile – voce E.2.01.01.01.003) appare quella più corretta secondo la «regola del primo beneficiario», che impone di attribuire la provenienza dei trasferimenti al soggetto dal quale l’ente ha effettivamente ricevuto il denaro, ovvero l’ultimo soggetto erogatore, senza tenere conto del primo soggetto che ha trasferito le risorse o della loro finalita. Gli enti che avessero attribuito l’erogazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri potranno modificare in sede di determina il V livello del piano dei conti finanziario, che come noto assume rilevanza esclusivamente a fini gestionali e non previsionali.

In spesa

Le indicazioni della RgS richiedono di contabilizzare le spese che i comuni sosterranno per l’erogazione delle risorse a titolo di solidarietà sulle seguenti voci del piano dei conti finanziario:

• per i buoni spesa: U.1.04.02.02.999 – Altri assegni e sussidi assistenziali. Pertanto, sia che il comune emetta direttamente i buoni spesa, sia che decida di acquistarli da società specializzate, sia che decida di trasferire le risorse alle associazioni del terzo settore, la codifica da utilizzare sarà sempre la medesima. Nel caso in cui gli enti abbiano classificato il capitolo di bilancio sotto altra codifica (ad esempio Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. – U.1.04.02.05.999), dovranno procedere con una variazione di Peg di competenza della Giunta comunale. Ciò in quanto, oltre a cambiare il IV livello del piano dei conti finanziario, l’articolo 175, comma 5-quater, lettera a) del Tuel esclude la competenza dirigenziale per le variazioni compensative tra capitoli appartenenti allo stesso macro-aggregato qualora riguardino i trasferimenti correnti;

• per i generi alimentari o prodotti di prima necessità: U.1.03.01.02.011 – Generi alimentari.

Riteniamo invece che le spese sostenute dagli enti per la stampa dei buoni alimentari ovvero per l’acquisizione delle infrastrutture tecnologiche necessarie a gestire l’assegnazione e rendicontazione dei buoni ovvero le istanze, siano da finanziare con risorse proprie di bilancio e non possano essere coperte dal trasferimento del ministero. Per queste fattispecie dovrà essere utilizzata la codifica più rispondente alla natura economica della spesa in base all’allegato 6 al Dlgs 118/2011. Tutte queste spese dovranno invece essere imputate, sotto il profilo funzionale, alla missione 12, programma 04 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale).

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