tratto da entilocali-online.it
“Covid-19”: come gestire in contabilità e fiscalmente una donazione di computer/tablet a studenti ?
07 Apr, 2020
 
 
Testo del quesito:
Nel periodo dell’emergenza sanitaria ‘Covid-19’ il Comune ha lanciato per il proprio territorio una campagna di donazione di computer. Nello specifico l’Amministrazione, in risposta alle difficoltà evidenziate da alcuni studenti e famiglie ad approcciarsi alla didattica on line, tramite la campagna ha voluto sensibilizzare Imprese e privati a donare o dare in comodato d’uso computer o tablet. Le disponibilità delle Aziende e dei privati transiteranno dal Comune e le richieste degli studenti verranno accolte degli Istituti comprensivi, i beni non vengono inseriti nella dotazione patrimoniale dell’Ente. La parte logistica di ritiro dall’Azienda al domicilio dello studente sarà effettuata tramite il Centro operativo comunale di Protezione civile.
Devono essere predisposti atti deliberativi ? A livello contabile l’operazione ha rilevanza per il Comune ?
Dobbiamo ricevere dai donatori se Aziende una fattura a importo 0 con causale ‘donazione’ ? E da privati ? Dobbiamo emettere una ricevuta per acquisire il materiale ?”.
La risposta dei ns. esperti.
Premettiamo che dal punto di vista fiscale:
  1. se il cedente/donante è un soggetto Iva l’operazione in questione è fuori campo Iva ai sensi dell’art. 2, comma 2, n. 4), del Dpr. n. 633/1972, laddove:
  • non rientri nell’esercizio dell’impresa se di costo unitario non superiore a Euro 50 (non siano in sostanza Ditte che vendono pc);
  • non sia stata operata la detrazione dell’Iva, ai sensi dell’art. 19 del Dpr. n. 633/1972, al momento dell’acquisto.
Se non valgono tali 2 condizioni sopra indicate, l’operazione è rilevante Iva, seppur gratuita, e la Ditta deve emettere fattura al “valore normale” (art. 14 del Dpr. n. 633/1972), potendo non rivalersi sul Comune di tale imposta (art. 18, comma 3, Dpr. n. 633/1972);
  • se il cedente/donante è un privato l’operazione è sempre fuori campo Iva ex art. 4 del Dpr. n. 633/1972.
Venendo a rispondere alle altre domande, tenuto conto che i beni vengono donati non al Comune ma a soggetti individuati dagli Istituti comprensivi del territorio (non vengono acquisiti al patrimonio del Comune), riteniamo:
  • che l’Ente opportunamente provveda ad approvare una Delibera giuntale di legittimazione ad operare in funzione del Progetto in parola, considerato che vengono impiegate risorse comunali (minime), con indicazioni su modalità e scopi del Progetto;
  • che per il Comune non si tratti di transazione/acquisizione, in quanto l’Ente gestisce e indirizza solo il Progetto ed i beni non entrano mai nel possesso e/o in proprietà del Comune; la donazione effettiva avviene fra donante (persona fisica o ditta) e soggetti individuati dall’Istituto comprensivo (studenti). Altrimenti, in base a quanto disposto dall’art. 782 del Codice civile, la donazione a favore di un Ente Locale, ad eccezione di quella “di modico valore” disciplinata dall’art. 783 del Cc. (solo in questo caso è sufficiente la consegna del bene), è qualificata come un negozio solenne (obbligo di atto pubblico a pena di nullità e necessaria la presenza di 2 testimoni, ai sensi dell’art. 48 della Legge 16 febbraio 1913, n. 89). Per il caso di che trattasi, reputiamo che la donazione possa qualificarsi come “di modico valore”, è come tale non sconta Imposte (Imposta sulle donazioni, Imposta di bollo, ecc.);
  • che risulta certamente opportuno che Protezione civile/Comune rilascino al donante una ricevuta in forma libera (preimpostata dall’Ente) e acquisiscano dallo studente (o da un maggiorenne della sua famiglia) un’ulteriore ricevuta di consegna (sempre preimpostata dall’Ente). Tali ricevute dovranno essere acquisite nel fascicolo comunale a risconto del Progetto per mezzo del quale il Comune ha permesso di stilare un elenco di donanti ed un elenco di beneficiari, a dimostrazione della coerenza/correttezza dell’operato dell’Ente e della Protezione civile.
di Giuseppe Vanni e Francesco Vegni

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