-
le imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e un fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro ottengono una copertura pari al 90% dell’importo del finanziamento richiesto e per queste è prevista una procedura semplificata per l’accesso alla garanzia;
-
la copertura scende all’80% per imprese con oltre 5.000 dipendenti e un fatturato fra 1,5 e 5 miliardi di euro e al 70% per le imprese con fatturato sopra i 5 miliardi;
-
l’importo della garanzia non potrà superare il 25% del fatturato registrato nel 2019 o il doppio del costo del personale sostenuto dall’azienda;
-
per le piccole e medie imprese, anche individuali o partite Iva, sono riservati 30 miliardi e l’accesso alla garanzia rilasciata da SACE sarà gratuito ma subordinato alla condizione che le stesse abbiano esaurito la loro capacità di utilizzo del credito rilasciato dal Fondo Centrale di Garanzia.
-
in sede di redazione del bilancio in corso, valutando i criteri di prudenza e di continuità alla luce della situazione emergente dall’ultimo bilancio chiuso;
-
disattivando le cause di scioglimento societario per riduzione o perdita del capitale sociale.
-
sottrarre le imprese all’apertura del fallimento e alle altre procedure fondate sullo stato di insolvenza, sino a quando durerà l’emergenza;
-
sterilizzare il periodo dell’emergenza ai fini del calcolo delle azioni a tutela dei creditori (quindi quando il periodo emergenziale sarà passato, i creditori potranno se del caso proporre le azioni revocatorie).
-
anticipano, con effetto immediato – e nelle more dell’attuazione del decreto attuativo – l’ampliamento dell’ambito di intervento oggettivo della disciplina golden power ai settori di rilevanza strategica del Regolamento europeo n. 452/2019, consentendo di sottoporre alla preventiva autorizzazione le operazioni rilevanti relative, tra l’altro, ai settori finanziario, creditizio e assicurativo, alle infrastrutture e tecnologie critiche, tra cui l’energia, i trasporti, l’acqua e la salute, alla sicurezza alimentare, all’accesso a informazioni sensibili, compresi i dati personali, all’intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, la cibersicurezza, nonché le nanotecnologie e le biotecnologie;
-
prevedono la possibilità per il Governo di aprire il procedimento d’ufficio, se le imprese non assolvono agli obblighi di notifica previsti;
-
estendono, in via transitoria fino al 31 dicembre 2020, il campo di applicazione della disciplina dei poteri speciali anche ad operazioni intra-europee che richiederanno la preventiva autorizzazione del Governo, nel caso di acquisizione del controllo di asset rientranti nei settori sopra descritti; nel caso di operazioni extra-europee, l’ampliamento, sempre transitorio, riguarderà anche le acquisizioni di partecipazioni superiori al 10% da parte di soggetti non appartenenti all’Unione europeo, se superiori alla soglia di un milione di euro.
Nel dettaglio:
-
IVA, ritenute e contributi sospesi per soggetti con calo di fatturato di almeno il 33% per ricavi/compensi sotto i 50 milioni e di almeno il 50% sopra tale soglia;
-
sono sospesi in ogni caso i detti versamenti per i soggetti che hanno iniziato ad operare dal 1° aprile 2019;
-
per i residenti delle 5 province più colpite (Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza), sospensione versamento IVA se calo del fatturato di almeno il 33% a prescindere dalla soglia di fatturato dei 50 milioni;
-
ripresa dei versamenti a giugno, con la possibilità di rateizzazione in 5 rate
-
lo spostamento, dal 15 aprile all’11 maggio, del termine concernente il rinvio d’ufficio delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, nonché la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali (indagini preliminari, adozione di provvedimenti giudiziari e deposito della loro motivazione, proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali). Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie;
-
l’ampliamento, fino al termine dell’anno in corso, dell’operatività del Fondo di garanzia per l’impiantistica sportiva, amministrato in gestione separata dall’Istituto per il Credito Sportivo, includendo anche i finanziamenti per le esigenze di liquidità, attualmente esclusi, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche. A tali fini, è costituito un apposito comparto del predetto Fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l’anno 2020.
Inoltre, in relazione alle criticità emerse nel proseguimento delle attività formative pratiche o di tirocinio in ambito universitario, si adottano misure eccezionali per lo svolgimento degli esami di Stato per l’esercizio delle professioni, per le quali l’attività di tirocinio in parola costituisce una condizione di ammissione.
-
per entrambi di cicli di istruzione, le ordinanze potranno adattare i requisiti di ammissione alla classe successiva previsti dalla normativa vigente, in considerazione della effettiva possibilità di recupero degli apprendimenti e dell’impegno dimostrato dagli alunni;
-
per l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, le commissioni di esame potranno essere articolate in maniera diversa rispetto a quanto previsto, avendo come criterio direttivo la presenza di commissari tutti interni all’istituzione scolastica con presidente esterno alla stessa. Si potranno rivedere le prove di esame rispetto a quanto previsto, con la possibilità della sostituzione della seconda prova a carattere nazionale con una predisposta dalla commissione di esame della specifica istituzione scolastica, sulla base di criteri di uniformità dettati a livello nazionale.
-
definire la data di inizio delle lezioni per l’anno scolastico 2020/2021, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, anche tenendo conto dell’eventuale necessità di recupero degli apprendimenti;
-
adattare gli aspetti procedurali e le tempistiche di immissione in ruolo, da concludersi comunque entro la data del 15 settembre 2020, nonché gli aspetti procedurali e le tempistiche relativi alle utilizzazioni, assegnazioni provvisorie e attribuzioni di contratti a tempo determinato;
-
l’eventuale conferma, per l’anno scolastico 2020/2021, dei libri di testo adottati per il corrente anno scolastico, in deroga alle norme vigenti.
-
il diritto di regresso nell’ipotesi in cui la responsabilità di un prestatore di servizi di pagamento sia attribuibile ad un altro prestatore di servizi di pagamento coinvolto o ad un qualsiasi altro soggetto interposto nell’esecuzione dell’operazione. In base alle nuove norme, il secondo prestatore di pagamento (coinvolto o interposto) dovrà risarcire il primo in caso di perdite o di importi versati con riferimento ad operazioni di pagamento non autorizzate e con riferimento alla mancata, inesatta o tardiva esecuzione delle operazioni di pagamento;
-
l’iscrizione, ad opera della Banca d’Italia, in appositi albi, degli istituti autorizzati nonché delle succursali stabilite in uno Stato membro diverso dall’Italia;
-
l’esclusione, per chi fornisce esclusivamente servizi di informazione sui conti, dell’obbligo di adozione di sistemi di risoluzioni alternative delle controversie;
-
l’inclusione nell’elenco delle fattispecie sanzionabili dei casi di inosservanza, da parte degli agenti in attività finanziarie, degli obblighi in materia di credito immobiliare ai consumatori;
-
l’ampliamento dell’ambito di applicazione delle sanzioni previste per la violazione delle norme sulla trasparenza bancaria anche a quelle relative all’inosservanza del regolamento sui costi dei servizi interbancari.
-
avverso l’articolo 1, commi 147, 149 e 269, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, promosso dalla Regione autonoma Valle d’Aosta;
-
avverso l’articolo 1, commi 309, lettera a), 316, lettera a), 875, da 634 a 658 e da 661 a 676 e 875, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, promosso dalla Regione siciliana;
-
avverso l’articolo 1, commi 554 e 849, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, nonché l’articolo 57, comma 1 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.157, , promosso dalla Regione Liguria;
-
avverso l’articolo 1, commi 269, 288, 289, 290, 548 e 602, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, promosso dalla Provincia autonoma di Trento.
-
Dott. Enrico RICCI
da Prefetto di Varese, assume le funzioni di Prefetto di Bergamo
-
dott. Dario CAPUTO
da Prefetto di Agrigento, assume le funzioni di Prefetto di Varese
-
dott.ssa Maria Rita COCCIUFA
nominata prefetto, assume le funzioni di Prefetto di Agrigento
-
dott.ssa Rosalba SCIALLA
da Prefetto di Prato, assume le funzioni di Prefetto di Pavia
-
dott.ssa Lucia VOLPE
assume le funzioni di Prefetto di Prato, cessando dalla posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con incarico di Rappresentante del Governo per la Regione Sardegna
-
dott.ssa Amalia DI RUOCCO
è collocata fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini del conferimento dell’incarico di Rappresentante del Governo per la Regione Sardegna, cessando dalla disposizione con incarico ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 410
-
dott. Pasquale Antonio GIOFFRE’
assume le funzioni di Prefetto Novara, cessando dalla disposizione ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 410, con incarico di assicurare lo svolgimento delle funzioni già facenti capo alla soppressa Agenzia autonoma per la gestione dell’Albo dei segretari comunali e provinciali e delle attività gestionali della soppressa Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti dell’amministrazione pubblica locale
-
dott. Fabrizio ORANO
nominato prefetto, è collocato a disposizione ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 410, con incarico di assicurare lo svolgimento delle funzioni già facenti capo alla soppressa Agenzia autonoma per la gestione dell’Albo dei segretari comunali e provinciali e delle attività gestionali della soppressa Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti dell’amministrazione pubblica locale
-
dott. Gerlando IORIO
nominato prefetto, assume le funzioni di Prefetto di Pistoia
-
di impugnare
-
la legge della Regione Liguria n. 1 del 06 febbraio 2020, recante “Adeguamento della legislazione regionale in materia di disciplina edilizia per le attività produttive alla disciplina statale e altre disposizioni in materia di governo del territorio”, in quanto alcune norme riguardanti la regolarizzazione di talune opere edilizie violano l’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, che affida allo Stato la tutela del paesaggio, e l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione con riferimento ai principi fondamentali in materia di governo del territorio;
-
la legge della Regione Val d’Aosta n. 1 dell’11 febbraio 2020, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta (Legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022). Modificazioni di leggi regionali”, in quanto una norma riguardante il tributo speciale per il deposito dei rifiuti solidi in discarica eccede dalle competenze statutarie e viola gli standard uniformi posti sul territorio statale, a tutela dell’ambiente, dall’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. Essa si pone, inoltre, in contrasto con i principi di libertà di iniziativa economica e di libera circolazione di cose tra le Regioni, in violazione dei parametri di cui agli articoli 3, 41 e 120 della Costituzione e viola, infine, l’articolo 119, secondo comma, della Costituzionale che subordina la possibilità per le Regioni di stabilire ed applicare tributi ed entrate proprie al rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
-
la legge della Regione Val d’Aosta n. 3 dell’11 febbraio 2020, recante “Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni”, in quanto alcune norme riguardanti la gestione dei rifiuti speciali eccedono dalle competenze statutarie e si pongono in contrasto con il parametro costituzionale di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera s), in quanto intervengono nella materia della «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema», di esclusiva competenza statale. Esse violano altresì l’articolo 120, primo comma, della Costituzione, ai sensi del quale la Regione non può «adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni»;
-
-
di non impugnare
-
la legge della Regione Marche n. 2 del 29/01/2020, recante “Modifiche alla legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 “Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l’occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile” e alla legge regionale 2 agosto 2017, n. 25 “Disposizioni urgenti per la semplificazione e l’accelerazione degli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2016”;
-
la legge della Regione Veneto n. 5 del 03/02/2020, recante “Iniziative per la conoscenza della Shoà e per il giorno della memoria”;
-
la legge della Regione Veneto n. 6 del 03/02/2020, recante “Modifiche ed integrazioni della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 “Iniziative per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale nel Veneto orientale”;
-
la legge della Regione Veneto n. 7 del 03/02/2020, recante “Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”;
-
la legge della Regione Puglia n. 1 del 07/02/2020, recante “Istituzione dell’Unità regionale per l’acquisto di energia elettrica e gas (URAE)”;
-
la legge della Regione Puglia n. 2 del 07/02/202, recante 0 “Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione. Abrogazione della legge regionale 3 aprile 1995, n. 12 (Interventi per la tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo)”;
-
la legge della Regione Lombardia n. 2 del 07/02/2020, recante “Sostegno alle associazioni combattentistiche, d’arma e delle associazioni delle forze dell’ordine”;
-
la legge della Regione Liguria n. 2 del 06/02/2020, recante “Iniziative regionali per migliorare la sicurezza dei lavoratori occupati in ambito autostradale”;
-
la legge della Regione Liguria n. 3 del 06/02/2020, recante “Disciplina degli interventi per favorire la diffusione delle tradizioni liguri nel mondo ed a sostegno dei liguri emigrati”;
-
la legge della Regione Liguria n. 4 del 06/02/2020, recante “Modifiche alla legge regionale 12 marzo 2003 n. 9 (Procedure per l’approvazione regionale dei Piani regolatori portuali e dei progetti di interventi negli ambiti portuali) in attuazione della legge 28 gennaio 1984, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale)”;
-
la legge della Regione Liguria n. 5 del 06/02/2020, recante “Legge di manutenzione della normativa regionale”;
-
la legge della Regione Liguria n. 6 del 06/02/2020, recante “Promozione di attività commerciali di vendita di prodotti sfusi e alla spina”;
-
la legge della Regione Liguria n. 7 del 06/02/2020, recante “Ulteriori modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio sanitario regionale), alla legge regionale 29 maggio 1996, n. 24 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull’esercizio del trasporto sanitario di infermi ed infortunati) e alla legge regionale 5 maggio 1994, n. 24 (Sistema di emergenza sanitaria)”;
-
la legge della Regione Toscana n. 6 del 04/02/202019, recante “Disposizioni in materia di direzione sanitaria negli stabilimenti termali. Modifiche alla l.r. 38/2004 e alla l.r. 51/2009”;
-
la legge della Regione Marche n. 3 del 06/02/202019, recante “Disciplina dell’attività ispettiva in materia sanitaria e socio-sanitaria”;
-
la legge della Regione Piemonte n. 1 dell’11/02/2020, recante “Intesa interregionale tra le regioni Emilia Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte, per l’esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate. Ratifica ai sensi dell’articolo 117, comma ottavo della Costituzione”;
-
la legge della Regione Valle Aosta n. 2 dell’11/02/2020, recante “Bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d’Aosta per il triennio 2020/2022”.
-
-
della legge della Regione Sardegna 8 agosto 2019, n. 15, recante: “Terza variazione di bilancio 2019-2021. Modifiche alla legge regionale n. 36 del 2013, alla legge regionale n. 8 del 2018, alla legge regionale n. 48 del 2018 e alla legge regionale n. 49 del 2018, disposizioni in materia di entrate tributarie e accantonamenti a carico della Regione, in materia di continuità territoriale aerea, politiche sociali, sport e disposizioni varie” a seguito della sottoscrizione dell’Accordo di finanza pubblica del 7 novembre 2019 tra lo Stato e la Regione Sardegna;
-
della legge della Regione Puglia 28 marzo 2019, n. 8, recante: “Abrogazione dell’articolo 9 della legge regionale 3 agosto 2006, n. 25 (Principi e organizzazione del servizio sanitario regionale)”, in quanto sono venute meno, a seguito di una successiva legge regionale di modifica, le ragioni che hanno condotto all’impugnativa.
Nessun tag inserito.