La proposta di delibera di consiglio da parte dell’ufficio gare e contratti con la quale si richiede il riconoscimento del debito fuori bilancio conseguente ad un incarico affidato in violazione della disciplina sul codice degli appalti è atto dovuto o il consiglio può limitarsi ad un riconoscimento parziale?
a cura di Simone Chiarelli
L’art. 191, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dispone “con deliberazione consiliare di cui all’articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: …e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza”.
Il debito fuori bilancio dunque è un evento patologico (impegni di spesa assunti in violazione di norme) che, qualora l’acquisizione abbia comportato una utilità per l’Ente (indiscutibile e dimostrata) può portare ad una “ratifica”.
La giurisprudenza, sufficientemente compatta (sia a livello civilistico che amministrativo), è giunta a queste considerazioni:
– Il riconoscimento di un debito fuori bilancio costituisce un procedimento discrezionale che consente all’ente locale, di far salvi nel proprio interesse, gli impegni di spesa in precedenza assunti tramite specifica obbligazione, ancorché sprovvista di copertura contabile, senza introdurre una sanatoria per i contratti nulli o, comunque, invalidi.
– Il riconoscimento del debito fuori bilancio costituisce atto dovuto cui l’amministrazione non può sottrarsi attraverso una semplice e immotivata comunicazione di un qualunque ufficio, essendo necessario un procedimento ad hoc.
– L’ente deve evitare l’insorgere di contenzioso o di fattispecie riconducibili alla c.d. responsabilità da interessi.
– Il riconoscimento del debito fuori bilancio deve avvenire espressamente, con apposita deliberazione dell’organo competente, e non può essere desunto dal mero comportamento degli organi rappresentativi dell’ente.
– Qualora il funzionario pubblico attivi un impegno di spesa per l’ente locale senza l’osservanza dei controlli contabili relativi alla gestione dell’ente, si determina una frattura “ope legis” del rapporto di immedesimazione organica, sicché il rapporto obbligatorio, non perfezionatosi nei confronti della P.A., si costituisce tra il privato e l’amministratore
Tornando al quesito ne deriva che:
– il consiglio è tenuto a pronunciarsi sulla proposta di deliberazione per debito fuori bilancio ma la può rigettare integralmente;
– il consiglio può accogliere parzialmente la proposta riconoscendo l’utilità acquisita dall’ente e pertanto facendosi carico dei relativi impegni (salva concreta e specifica dimostrazione di tale utilità);
– per la parte di debito non riconosciuta risponde direttamente il funzionario/amministratore che ha assunto l’obbligazione.
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