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Le convenzioni urbanistiche non possono limitare la libertà di culto
di Solveig Cogliani
L’ente locale non può interpretare le convenzioni secondo l’articolo 70, comma 2-ter, della legge regionale della Lombardia n. 12/2005 come se si trattasse di una qualunque convenzione urbanistica, ma deve valutare se gli adempimenti addotti debbano necessariamente comportare la risoluzione, la revoca o la decadenza o se siano utilizzabili diversi strumenti, meno lesivi per la libertà di culto. È quanto afferma il Consiglio di Stato, Sezione IV, con la sentenza n. 8328/2019.

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