tratto da Italia Oggi - 05 Ottobre 2019
Dissenso spuntato
di FRANCESCO CERISANO
Italia Oggi – 05 Ottobre 2019
I comuni che abbiano manifestato il proprio dissenso in sede di conferenza di servizi non sono, in linea di principio, legittimati a sollevare opposizione davanti al consiglio dei ministri. Tale legittimazione non può infatti scaturire dalla competenza generale che i municipi hanno a tutelare tutti gli interessi facenti capo alla collettività rappresentata, essendo invece necessaria «un’ apposita preposizione all’ esercizio di funzioni eminentemente tecnico-scientifiche di tutela di interessi sensibili».
Tuttavia, quando la legislazione statale, e soprattutto regionale, attribuiscono o delegano ai comuni funzioni in materia di tutela ambientale, questo potere di opposizione può invece considerarsi sussistente. A chiarirlo è il Consiglio di stato nel parere n.2534 del 30 settembre 2019, reso al dipartimento per il coordinamento amministrativo della presidenza del consiglio dei ministri. Palazzo Chigi ha chiesto lumi al Consiglio di stato in considerazione delle numerose opposizioni, formulate a vario titolo dalle amministrazioni comunali, quando sono chiamate ad esprimersi in seno a conferenze di servizi aventi ad oggetto impianti od opere da autorizzare soprattutto da parte di amministrazioni regionali.
I comuni hanno chiesto se, in caso di dissenso dalle determinazioni assunte dalla conferenza di servizi, potessero fare ricorso allo strumento dell’ opposizione davanti al consiglio dei ministri, ai sensi dell’ art.14-quinquies della legge 241/1990 (come modificata dal dlgs n.127/2016). Palazzo Spada ha condiviso la tesi della presidenza del consiglio dei ministri che esclude la legittimazione dei comuni a sollevare opposizione ai sensi dell’ art.14 quinquies, ossia a difesa di interessi di «tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali» o di «tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini». I comuni, come detto, sono sì enti esponenziali di una collettività rappresentata ma ciò non vale ad attribuire loro funzioni tecnico-scientifiche di tutela di interessi sensibili.
A meno che, non siano stati delegati dallo stato o dalle regioni a svolgere competenze di tutela ambientale. Ipotesi che gli stessi giudici di palazzo Spada riconoscono «non infrequente in specie nella legislazione regionale in materia ambientale a ciò abilitata dalla legge nazionale a forme di delega di funzioni di tutela degli enti locali». Per questo, il Consiglio di stato raccomanda a palazzo Chigi «di operare un’ analisi specifica della disciplina di settore applicabile, ogni qual volta pervenga un’ opposizione comunale al fine di poter motivatamente escludere la legittimazione e dichiarare inammissibile l’ opposizione», oppure ritenerla legittima.

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