tratto da quotidianopa.leggiditalia.it
di Cristina Montanari – Responsabile dell’Area Finanziaria e Vicesegretario del Comune di Serramazzoni
La Giurisprudenza Consultiva
CONTABILITA’ E CONTROLLI
– Nell’obbligatorio rispetto dell’economicità del servizio di trasporto scolastico, presupposto essenziale per consentire l’effettività e la continuità della sua erogazione, tra le risorse volte ad assicurare l’integrale copertura dei costi possono essere ricomprese le contribuzioni regionali e quelle autonomamente destinate dall’ente nella propria autonomia finanziaria purché reperite nel rispetto della clausola d’invarianza finanziaria espressa nel divieto dei nuovi e maggiori oneri, con corrispondente minor aggravio a carico all’utenza.
– La spesa per il mantenimento di minori in casa famiglia posta a carico del Comune con provvedimento dell’Autorità giudiziaria ha carattere di “spesa corrente a carattere non permanente”, ex art. 187, comma 2, lett. d), TUEL, e può trovare copertura anche con l’utilizzazione dell’avanzo libero di amministrazione dell’esercizio precedente, nel rispetto dei limiti, anche temporali, delineati dall’art. 187 TUEL.
– Il giudice si esprime in merito alla trasmissione alla Sezione di controllo, unitamente alla delibera di approvazione della revisione ordinaria delle partecipazioni detenute dai comuni, del modello allegato alla deliberazione della Sezione delle autonomie n. 22/SEZAUT/2018/INPR in luogo dei modelli dell’applicativo “partecipazioni”, precisando le modalità per il calcolo del fatturato.
– Il giudice si esprime sull’applicabilità della deroga all’obbligo d’alienazione delle società inserite nel piano approvato ex art. 24D.Lgs. n. 175/2016, commi 4 e 5, senza l’applicazione di sanzioni, prevista dal comma 723, Legge di bilancio 2019.
ORGANI DI GOVERNO
– Sul quesito teso a conoscere se a un componente della Giunta comunale con contratto di lavoro a tempo determinato sia possibile riconoscere l’indennità di carica intera nei periodi di costanza del rapporto di lavoro, la Sezione osserva che l’art. 81 TUEL afferma il diritto degli amministratori a essere collocati in aspettativa non retribuita se lavoratori dipendenti, senza alcuna distinzione per la tipologia del relativo rapporto (a tempo pieno o parziale, indeterminato o determinato). Solo nelle specifiche ipotesi d’ineleggibilità previste nell’art. 60 TUEL, il legislatore ha posto il divieto di collocare in aspettativa i dipendenti a tempo determinato; tale divieto, per la natura eccezionale della norma, non può estendersi oltre i casi in esso espressamente considerati. Ne consegue che, ai fini del dimezzamento dell’indennità di funzione – ex art. 82, comma 1, TUEL, per gli amministratori lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa – è indifferente la natura indeterminata o meno del rapporto di lavoro dipendente, rilevando unicamente la circostanza che l’amministratore, avendo il diritto a essere collocato in aspettativa non retribuita ex art. 81 TUEL, non ne abbia fatto richiesta.
PERSONALE E PREVIDENZA
– Il parere involge la problematica della corretta perimetrazione, ossia la definizione dell’ambito di applicazione, dell’art. 30, comma 2, L. n. 734/1973, come sostituito dall’art. 10, comma 2, D.L. n. 90/2014, laddove, da un lato, dispone l’abrogazione in generale dei diritti di rogito del segretario comunale e provinciale e l’abrogazione della ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria e, dall’altro, fa salva la corresponsione di una quota del provento annuale spettante al Comune per i predetti diritti, ai sensi della richiamata disciplina, limitatamente agli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale “e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale“, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento ed in relazione agli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla L. n. 604/1962, e successive modificazioni, recante l’elenco “descrittivo delle tasse e degli emolumenti che i comuni e le province sono autorizzati ad esigere per la spedizione degli atti infradescritti (oltre l’importo della carta bollata, della tassa sulle concessioni governative e dei diritti di registro nei casi previsti dalle leggi)”.
Gli atti di indirizzo-programmazione e verifica delle Sezioni Regionali
CONTABILITA’ E CONTROLLI
– Linee guida per le relazioni annuali del sindaco dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, del sindaco delle città metropolitane e del presidente delle province sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni nell’esercizio 2018
Approvate le linee guida e lo schema di relazione-questionario sul funzionamento del sistema dei controlli interni che i Sindaci dei Comuni con più di 15mila abitanti, i Sindaci delle Città metropolitane e i Presidenti delle Province trasmettono, ai sensi dell’art. 148 TUEL, alle Sezioni regionali della Corte dei conti e alla Sezione delle Autonomie. Lo schema di relazione per l’esercizio 2018 conserva le principali caratteristiche di forma e contenuto delle linee guida approvate lo scorso anno, volte a cogliere la forte integrazione esistente tra le varie tipologie dei controlli interni, a far emergere il profilo caratteristico del sistema attuato dal singolo ente, la sua conformità al disposto normativo e la capacità di incidere efficacemente sui processi in atto sviluppando nuove sinergie. In quest’ottica, le linee guida costituiscono uno strumento per incoraggiare gli enti a individuare le criticità e le lacune del sistema, valutarne il complessivo rischio di controllo e proporre le soluzioni correttive più adeguate. La relazione-questionario riguardante i controlli svolti nell’anno 2018 dovrà essere trasmessa alla Corte dei conti, secondo le modalità indicate nella delibera, entro il 30 ottobre 2019, salvo termine più breve eventualmente stabilito dalle Sezioni regionali per gli Enti territoriali di rispettiva competenza.
– I controlli interni degli enti locali-Analisi del sistema dei controlli interni degli enti locali esercizio 2017-Relazione 2019
“Dagli esiti del monitoraggio emerge un quadro dei controlli in continua evoluzione, che tradisce difficoltà operative ancora numerose e forti resistenze “culturali” nella loro applicazione. Diffusi ritardi di attuazione si rilevano soprattutto per l’assenza della contabilità analitica, l’inadeguatezza delle tecniche di campionamento, il carente ricorso ad alcuni indicatori e l’insufficienza di direttive”. E’ quanto emerge dall’indagine su 852 Amministrazioni, di cui 747 Comuni sopra i 15mila abitanti e 105 enti di area vasta, tra Province e Città metropolitane, tenuti a inviare la relazione annuale. Gli enti che non hanno adempiuto all’obbligo di trasmissione della relazione annuale, da adottare sulla base delle linee guida previste dall’art. 148 TUEL, sono 28, pari a circa il 3% di quelli presi in esame. Il dato è in continua diminuzione rispetto agli anni precedenti. Il referto fornisce interessanti indicazioni per le misure da adottare sul versante del controllo e anche per l’attività normativa, partendo da una puntuale ricostruzione delle metodologie di applicazione delle 6 diverse tipologie di controlli interni nell’anno 2017, per coglierne le caratteristiche sostanziali, le prospettive e gli aspetti più problematici. Oltre all’analisi tradizionale focalizzata su ciascuna tipologia di controllo, l’indagine propone un approccio più dinamico e integrato di valutazione del sistema in atto presso i singoli enti. In tal modo viene fatta luce sulla valenza complessiva, sulle caratteristiche strutturali e funzionali di fondo nonché sul grado di maturazione effettivamente raggiunto da ogni singolo ente. I maggiori riscontri appaiono invece focalizzati, nell’ultimo periodo di osservazione, principalmente sugli aspetti legati all’elaborazione dei report ed alla conservazione degli equilibri finanziari, dove prevale, tuttavia, un atteggiamento ancora limitato ad una logica di adempimenti finalizzata all’osservanza dei vincoli di bilancio. L’esistenza di modelli attuativi molto eterogenei ha offerto l’occasione alla Corte dei conti per stimare quale sia il “rischio di controllo” risultante dalla capacità di ciascuna delle Amministrazioni locali di più grandi dimensioni di prevenire, individuare e correggere le irregolarità gestionali e gli errori contabili più significativi. L’analisi, benché priva di specifici riscontri sul campo, propone agli enti la possibilità di trarre spunti di valutazione dal livello di funzionalità stimato dalla Corte in rapporto al proprio sistema di controlli interni ed a quello di enti simili, per introdurre gli opportuni correttivi e promuoverne il miglior funzionamento.
– La gestione delle risorse del fondo unico per lo spettacolo destinate al settore cinematografico (anni 2010-2016)
Gli stanziamenti complessivi annui del Fus sono stati relativamente costanti negli anni 2010-2016, e quantificati mediamente in 407 milioni. Il dato è in diminuzione rispetto al periodo 2005-2008 (esaminato dalla Corte nel 2009), nel quale sono stati stanziati 446 milioni all’anno. La quota destinata al settore cinema è stata anch’essa relativamente costante e si è assestata su una media di 76,8 milioni annui, interamente utilizzati per ogni esercizio. Allo stesso settore cinematografico sono confluite, inoltre, risorse provenienti dall’utilizzo dei residui dell’utilizzo della tax credit e dai fondi Lotto, e integrazioni straordinarie o previste da disposizioni speciali“. E’ quanto emerge dalla relazione su “La gestione delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo destinate al settore cinematografico (anni 2010-2016)”-istituito ex Legge Finanziaria 2006. La relazione sulla gestione del Fus Cinema fino al 31/12/2016, quale residuo periodo di vigenza delle disposizioni del D.Lgs. n. 28/2004 (“Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche“), offre una prima valutazione delle soluzioni adottate per il superamento delle criticità riscontrate nella gestione delle risorse destinate al settore, nell’avvio della riforma di cui alla L. n. 220/2016 (“Disciplina del cinema e dell’audiovisivo”). “E’ positiva – scrive la Corte – la scelta del legislatore di far confluire nel nuovo Fondo per il cinema e l’audiovisivo tutte le risorse pubbliche destinate al settore, visto che la mancanza di una rappresentazione contabile unitaria dell’onere pubblico complessivo per il sostegno statale in materia non consente, ad oggi, l’immediata leggibilità della spesa e costituisce un oggettivo ostacolo per la valutazione dell’efficacia della strategia finanziaria di intervento, sul riscontro della quale la riforma incentra la dinamica degli investimenti. In tale direzione, quindi, il Ministero dovrà realizzare un sistema di controllo e monitoraggio sull’utilizzo delle risorse che sia in grado di rilevare la performance della spesa sotto il profilo dell”utile generato dall’investimento pubblico nel settore“. “A tal fine – si legge ancora nella relazione – occorre realizzare una maggiore specificità delle voci di spesa oggetto di rappresentazione contabile, in modo che risultino distintamente evidenziati gli importi degli impegni e dei pagamenti a livello di singola tipologia di contributo o di intervento“. Pertanto, alla luce delle pregresse maturate esperienze, per le quali il Mibac riferisce forti criticità nei rapporti con il vecchio gestore dell’ex Fondo di cui all’art. 12D.Lgs. n. 28/2004, la Corte auspica la realizzazione di un adeguato sistema normativo e organizzativo di controllo, teso alla verifica degli adempimenti del gestore, al monitoraggio sull’utilizzo delle risorse e alla valutazione dell’efficacia della sua gestione.
– Resa elettronica dei conti giudiziali
E’ on line, sul sito istituzionale della Corte dei conti, www.corteconti.it, la nuova versione del sistema informativo Sireco per la resa elettronica dei conti giudiziali. L’iniziativa è legata al progetto di dematerializzazione e semplificazione del deposito dei conti giudiziali degli agenti contabili presso le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte. Per l’accesso ai servizi digitali della Corte dei conti tutti gli utenti dovranno utilizzare come unico canale di autenticazione il sistema SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), avendo cura d’impostare il secondo livello di sicurezza all’atto della registrazione.
– Il servizio sanitario militare
“Il sistema della sanità militare, nel corso del 2018, si è avvalso complessivamente di circa 6300 unità, comprendenti medici, infermieri, aiutanti di sanità, tecnici, e relativo supporto logistico operativo, articolato su due aliquote: quella della sanità di sostegno, a carattere ospedaliero e pari a 2.460 unità, e quella di aderenza, operante a contatto con gli appartenenti alla Difesa, pari a 3.838 unità”. E’ quanto rileva la Corte dei conti, che intende verificare l’adempimento delle riduzioni di dotazioni organiche nel settore previste dalla L. n. 244/2012 contenente “Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale” e il contestuale mantenimento dell’efficienza operativa del settore, obiettivo raggiunto considerato il volume complessivo delle prestazioni erogate. L’attività d’indagine ha richiesto una diffusa rappresentazione del Servizio sanitario militare per evidenziare punti di contatto e di diversificazione con il Servizio sanitario nazionale e porre le premesse per applicare al primo, per quanto possibile – in ragione delle differenti norme di riferimento – e in via sperimentale, alcuni degli standard del secondo. Se nel triennio 2012-2015 sono state effettuate le previste diminuzioni dei costi, con un considerevole calo degli addetti e degli oneri, nell’ultimo triennio non si evidenziano ulteriori significative riduzioni di personale. Per questo, la Corte esorta a perseguire i relativi processi attuativi con adeguate pianificazioni. Il costo complessivo della spesa sanitaria a carico della Difesa, per il 2018, è risultato di 367.818.354 €, pari a circa lo 0,32% di quella sostenuta dal Servizio sanitario nazionale per lo stesso anno e, rispetto al 2017, in diminuzione di circa 1,2 milioni. Con riferimento all’efficienza, secondo la Corte, è necessario perseguire la riduzione delle convenzioni a titolo oneroso, l’ampliamento dei sistemi informativi, il potenziamento dell’attività di ricerca, la semplificazione dei procedimenti di programmazione finanziaria, l’implementazione del principio di “interforzizzazione” e una più intensa sinergia con il SSN. Nel corso dell’adunanza della Sezione “è emerso il proposito a cooperare, sia del Ministero della Difesa che di quello della Salute, agevolando, in particolare, le auspicate intese a livello regionale attraverso la stesura di una condivisa cornice regolamentare e dei contenuti di accordi, convenzioni e protocolli”.
PERSONALE E PREVIDENZA
La spesa per il personale degli enti territoriali – Profili quantitativi e qualitativi della spesa per il personale di regioni/province autonome, province/città metropolitane e comuni nel triennio 2015/2017 – Relazione 2019
“La spesa totale, comprensiva del lavoro flessibile, del personale della PA, comparto funzioni locali, sfiora i 14 miliardi di euro, così suddivisi: 2,8 per le Regioni, 0,9 per le Province e le Città metropolitane e 10,3 per i Comuni. L’intero settore occupa, complessivamente, circa 483mila unità, distribuite tra dirigenti, segretari comunali/provinciali e direttori generali, lavoratori con qualifica non dirigenziale. Circa 36mila unità, pari al 7,5% del totale, hanno un contratto di lavoro flessibile”. E’ quanto emerge dal referto sull’andamento de “La spesa per il personale degli enti territoriali” (triennio 2015-2017), che segnala “complessivamente una contrazione della spesa netta che però avviene in misura meno che proporzionale rispetto alla riduzione della consistenza media. Questo comporta un conseguente aumento della spesa media. Tale tendenza risulta maggiormente evidente nelle posizioni apicali, mentre la spesa media è stabile del personale non dirigente”. Nel 2017, la spesa media per dipendente regionale ammonta a 34mila €, a fronte di 27mila relativi al dipendente comunale e di 28mila per il dipendente provinciale. La spesa media per il personale dirigente è di 94mila € nelle Regioni, 84mila nei Comuni e 103mila nelle Province. La rilevazione riguarda un periodo in cui erano pienamente vigenti i vincoli sulla spesa di personale, che di recente hanno subito un allentamento mediante sblocco del turn over e introduzione di un sistema di reclutamento fondato sulla sostenibilità finanziaria della spesa. Secondo il referto, infine, la distribuzione del personale sul territorio nazionale non è uniforme e si riscontrano punte di maggiore concentrazione in alcune aree territoriali. Questo si riflette anche sul rapporto d’incidenza dipendenti/dirigenti che, in diversi casi, appare migliorato per effetto del trasferimento alle Regioni del personale provinciale. Altre situazioni in cui il rapporto è positivo rispetto alla media emergono in aree nelle quali il rapporto popolazione/dipendenti è molto elevato e quindi non può essere considerato in sé indicativo di un’ottimale organizzazione del lavoro.
Le principali sentenze in materia di danno erariale
– l giudici contabili hanno analizzato la disposizione contrattuale dei segretari comunali che consente la maggiorazione della loro retribuzione di posizione nel limite massimo del 50% di quella in godimento, indicando i principi che gli enti sono obbligati a seguire per poter corrispondere in modo legittimo la maggiorazione contrattuale: a) i compiti di amministrazione attiva spettano ai dirigenti e non possono essere loro sottratti se non in virtù di una norma primaria espressa; b) l’attribuzione al segretario di funzioni dirigenziali può avvenire solo con atto formale del capo dell’Amministrazione e in ogni caso previo accertamento dell’assenza di adeguate figure professionali interne e solo in via temporanea; c) solo in presenza delle sopra indicate condizioni al segretario possono essere attribuite funzioni dirigenziali ma, in simile prospettiva, è consentito riconoscergli esclusivamente, quale compenso ulteriore (in osservanza del principio di omnicomprensività della retribuzione), la maggiorazione dell’indennità di posizione entro il limite inderogabile del 50%; d) anche in caso di conferimento delle funzioni di direttore generale, contrariamente alla situazione antecedente alla soppressione di tale figura (intervenuta nel 2010), quando per tale ruolo era possibile attribuire al segretario un’indennità ad hoc. Secondo i giudici contabili, pertanto, solo nei limiti sopra tracciati può trovare corretta applicazione il principio costituzionale di “giusta ed adeguata retribuzione” di cui all’art. 36 Cost., confermato dall’art. 52 TUPI, eccetto il caso, positivamente normato, ove eventuali incarichi aggiuntivi non siano compresi nei compiti e doveri di ufficio: trova difatti applicazione, in tale ipotesi, l’art. 53 TUPI che disciplina le modalità e i limiti attraverso cui possono essere conferiti incarichi ulteriori ai pubblici dipendenti anche da parte dell’amministrazione di appartenenza (comma 7), dietro autonomo corrispettivo.
– Costituisce danno erariale esternalizzare funzioni istituzionali ricorrendo a consulenti.
– Costituisce danno erariale la spesa sostenuta dall’ente locale per l’esternalizzazione dell’intero servizio di informazione e comunicazione (servizio istituzionale), vieppiù ove già dotato di un ufficio stampa e di un ufficio relazioni con il pubblico (Urp). Se le dotazioni organiche interne all’ente non consentono di svolgere adeguatamente il servizio in esame per mancanza di risorse umane, si possono attingere all’esterno «singole unità di personale da adibire agli uffici interni a ciò preposti».

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