La natura occasionale dell’attività non influisce sulla necessità dell’autorizzazione per il dipendente pubblico
Proprio le norme da ultimo richiamate, poi, prevedono, in caso di svolgimento, da parte del dipendente pubblico, di attività non previamente autorizzata, l’obbligo dell’erogante e, in difetto, del percettore di versare i compensi, previsti per tale attività, nel conto dell’entrata del bilancio dell’amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti (artt. 58 comma 7 d. lgs. n. 29/93, come modificato dall’art. 26 d. lgs. n. 80/98, e art. 53 comma 7 d. lgs. n. 165/01).
Pertanto, il versamento all’amministrazione del compenso percepito dal R. per l’attività di amministratore di condominio costituisce, per il ricorrente, un obbligo il che conferma la legittimità degli atti di recupero emessi dall’ente datore di lavoro
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