tratto da giurisprudenzappalti.it - a cura di Roberto Donati

Tar Sicilia, Palermo, Sez. III, 23/ 07/ 2021, n. 2288

L’aggiudicazione viene revocata perché la stazione appaltante evidenzia l’esposizione debitoria dell’impresa nei confronti dell’Amministrazione comunale per il mancato pagamento di tributi locali (nello specifico TARES-TARI) per un importo di € 14.425,02.

I mancati pagamenti integrerebbero dunque le “gravi violazioni definitivamente accertate” previste dall’art. 80 comma 4 cod. appalti (definitivamente accertate e per un importo superiore a 5.000,00 stabilito dal legislatore per la violazione grave).

Il ricorso avverso la decisione della stazione appaltante viene respinto da Tar Sicilia, Palermo, Sez. III, 23/ 07/ 2021, n. 2288 con le seguenti motivazioni:

Ritenuto che entrambe le censure dedotte dalla parte risultano infondate in quanto:

-non rileva nel caso in specie l’attestazione dell’Agenzia delle entrate, di cui alla nota n……. del ……….., secondo cui non risultavano violazioni definitivamente accertate a carico della predetta ……….: ciò in quanto, come dedotto dalla parte controinteressata, richiamando il parere dell’ANAC n. 295 dell’1/4/2020, <>;

-nel caso in esame, sulla base della documentazione versata in atti e non contestata, è indubbio che gli avvisi di accertamento siano dotati del requisito della definitività tenuto conto: a) di quanto precisato dalla Corte di Cassazione nei casi di notifica diretta di atti tributari da parte dell’Amministrazione a messo di servizio postale, avvalendosi del sistema semplificato previsto dall’articolo 26 del D.P.R. n. 602 del 1973; in questo casi alla spedizione dell’atto si applicano le norme relative al servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1992 e, di conseguenza, nel caso in cui il plico venga consegnato al portiere, la notifica si considera eseguita nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da quest’ultimo, senza la necessità dell’invio della raccomandata informativa (cfr. Corte di Cassazione, ordinanza n. 2229/2020; ex multis Corte di Cassazione n. 8293/2018);

-non possono rilevare in specie le ulteriori considerazioni svolte dalla parte ricorrente con le note di udienza del 20/6/2021 atteso che il riferimento delle modalità di notifica degli avvisi, documentato dal Comune resistente, integrano un ampliamento del thema decidendum non suscettibile di scrutinio in assenza di impugnazione con motivi aggiunti, come eccepito dalla parte controinteressata;

-è indubbio che nel caso in esame, in relazione alla notifica di atti ad una società, ai sensi dell’art. 145 c.p.c. la notifica è validamente effettuata nella sede propria qualora venga ricevuta dal portiere che si dichiara, come in specie, titolato alla ricezione: sicché appare legittima l’apposizione della dicitura “esente can” apposta nelle relative ricevute (……);

-a differenti esiti non induce il successivo pagamento, mediante F24, delle pendenze tributarie da parte della …… ricorrente, atteso che occorre avere riguardo alla data della presentazione dell’offerta a fronte di atti ritualmente notificati e quindi definitivi;

Ritenuto, in conclusione, che i provvedimenti impugnati resistono alle censura mosse risultando quindi legittimi, avendo quindi correttamente operato il Comune di ….. nell’effettuare la revoca dell’aggiudicazione;

Pubblicato il 23/07/2021

N. 02288/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01034/2021 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1034 del 2021, proposto da

Cooperativa Sociale Libera..Mente, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Mario Prestigiacomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Natale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Comune di Palermo, Area della Cittadinanza Settore Cittadinanza Solidale Servizio Distretto Socio Sanitario, Comune di Palermo – Staff Organi Istituzionaliufficio Gare Affidamenti Servizi non costituiti in giudizio;

nei confronti

Consorzio Umana Solidarietà non costituito in giudizio;

Consorzio Umana Solidarietà S.C.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Carmelo Giurdanella, Marco Antoci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Carmelo Giurdanella in Palermo, via Notarbartolo n.5;

per l’annullamento

1)Della determina Dirigenziale n° 4127 del 20/04/21 dell’Area della Cittadinanza– Settore della Cittadinanza Solidale – Servizio distretto socio sanitario e progettazione, notificata a mezzo pec in data 26/04/2021, con la quale, relativamente alle procedure di aggiudicazione con il criterio dell’offerta più vantaggiosa: PA 3.3.1.A. “ Processi partecipativi e Sviluppo Locale Interventi di riqualificazione territoriale e di contrasto alla marginalità nelle aree degradate) gara 2 lotti – PON Metro Città di Palermo 2014-2020 Asse 3 CUP D79D16002770006, è stata revocata la D.D. n° 269 del 13/01/21 limitatamente alla sola parte che attiene alla dichiarazione di aggiudicazione del lotto 2 Settima Circoscrizione di Decentramento della Città Di Palermo ed Il Comune di Cintura Isola Delle Femmine – CPV85320000-8; CIG: 785108042C – in favore di IN GIOCO SULLA III E SULLA VII “ Soc. coop. soc. Libera…mente- Associazione NAHUEL- ARGONAUTI soc. coop. sociale a r.l.- Associazione InformaGiovani – Associazione IL GENIO DI PALERMO-

2) Della determina Dirigenziale n°4847 del 05/05/21, notificata a mezzo pec il 06/05/2021, con la quale il Dirigente Area Cittadinanza, Settore Cittadinanza Solidale, ha aggiudicato per scorrimento di graduatoria l’appalto del lotto 2 Settima Circoscrizione di Decentramento della Città di Palermo ed il Comune di cintura Isola delle Femmine CPV 85320000-8 – CIG: 785108042C, al Consorzio “Umana Solidarietà s.c.s”, corrente in Palermo, via Castellana n°149, P. IVA 06519910829, individuato al n° 2 dell’elenco dei partecipanti;

3) della nota N. Prot. AREG/279425/2021 del 15/04/2021 con la quale il Dirigente del Comune di Palermo, Vice Segreteria Generale Servizio Contratti, ha comunicato il mancato possesso dei requisiti ex art. 80 D.LGS n°50/2016 e ss.mm.ii. ed art. 53, comma 16- Ter del D.LGS n°165/2001, a seguito di “ dichiarazione di irregolarità dell’Ufficio Tributi del Comune di Palermo del 19/01/2021 che rappresenta un carico tributario imputabile all’O.E. a titolo di Tares dal 2013 al 2020 di importo tale da configurare una “grave violazione”, alla quale è seguita la comunicazione di avvio del procedimento di revoca dell’aggiudicazione con nota prot. 97572 del 10/02/2021 alla quale l’O.E. non ha dato riscontro entro il termine di 5 giorni posto”, configurando pertanto, il mancato possesso del requisito di cui all’art. 80, comma 4, del D.LGS n:50/2016 e ss.mm.ii.;

4) della nota n°97572 del 10/02/2021 con la quale il Dirigente del Comune di Palermo, Vice Segreteria Generale Servizio Contratti ha comunicato l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della L. 241/1990 e ss.mm.ii. e significato che in mancanza di chiarimenti, da fornire entro giorni cinque, in merito a quanto comunicato dal Settore Tributi del Comune di Palermo, in riscontro alla nota del Servizio del Comune, prot. N°29459 del 15/01/2021, si sarebbe dato seguito alla predisposizione del provvedimento di revoca dell’aggiudicazione avvenuta con D.D. n°269 del 13/01/2021;

5) di ogni altro atto antecedente, conseguente e comunque connesso a quelli espressamente impugnati, nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto di servizio, ove nelle more stipulato, al fine del subentro della ricorrente e con condanna della Stazione appaltante al risarcimento del danno in forma specifica mediante la aggiudicazione del servizio all’ATI che si dichiara disponibile sin da ora a subentrare nel contratto e a condurre il servizio, previa stipula di apposito contratto, o in subordine, la condanna al risarcimento del danno per equivalente nel caso in cui non fosse più possibile la condanna in forma specifica.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Palermo e del Consorzio Umana Solidarietà S.C.S.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 25 del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in ultimo dall’art. 6, comma 1, lett. e), del d.l. 1° aprile 2021, n. 44;

Vista l’istanza di discussione da remoto presentata dalla controinteressata del 30/06/2021;

Vite le note di udienza di parte ricorrente del 2/7/2021;

Vista la memoria della controinteressata del 3/7/2021;

Viste le ulteriori note di udienza di parte ricorrente del 5/7/2021;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2021, tenutasi in collegamento da remoto ai sensi dell’art. 25 del d.l. n. 137/2020, il dott. Roberto Valenti e uditi, con le stesse modalità, i difensori delle parti come specificato nel verbale;

Visto il comma 2 dell’art. 25 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, come modificato in sede di conversione con Legge 18 dicembre 2020 n. 176, secondo cui nel periodo compreso tra il novembre 2020 e il 30 aprile 2021 gli affari in trattazione passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ferma restando la possibilità di definizione del giudizio ai sensi dell’articolo 60 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, omesso ogni avviso;

Dato comunque atto dell’avviso del Presidente del Collegio sulla possibilità di immediata definizione del ricorso con sentenza breve ai sensi dell’art. 60 c.p.a., come da verbale;

Premesso che con il ricorso in esame la Cooperativa ricorrente insorge avverso i provvedimenti in epigrafe indicati con i quali l’Amministrazione comunale di Palermo ha revocato l’aggiudicazione (già favorevolmente disposta con determina n. 269 del 13/1/2021) per l’appalto di servizi PA 3.3.1.A “Processi partecipativi e Sviluppo Locale Interventi di riqualificazione territoriale e di contrasto alla marginalità nelle aree degradate gara 2 lotti- PON Metro Città di Palermo 2014-2020”;

Ritenuto che l’impugnato provvedimento di revoca è motivato dall’Ente locale in relazione ai riscontrati motivi ostativi ex art. 80 del d.Lgs. n. 50/2016, stante l’esposizione debitoria della (già) aggiudicataria nei confronti dell’Amministrazione comunale per il mancato pagamento di tributi locali (nello specifico TARES-TARI) per un importo di € 14.425,02; mancati pagamenti che integrerebbero dunque le “gravi violazioni definitivamente accertate” previste dall’art. 80 comma 4 cod. appalti (definitivamente accertate e per un importo superiore a 5.000,00 stabilito dal legislatore per la violazione grave);

Considerato che nel ricorso parte ricorrente articola due motivi di censura, contestando rispettivamente (prima doglianza) la violazione dell’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; nonché (seconda censura) l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e l’inapplicabilità ratione temporis del comma 4, quinto periodo, dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016: sinteticamente, parte ricorrente ritiene che “…nessun avviso e nessuna cartella esattoriale di pagamento era stata notificata alla cooperativa alla data di presentazione delle offerte ( 08/07/2019) per tutti gli anni in contestazione…”; per altro parte ricorrente osserva di aver provveduto, a seguito della nota n°97572 del 10/02/2021 della Vice Segreteria Generale – servizio contratti (che aveva reso noto con apposito estratto conto la posizione debitoria relativa a Tares e Tari dal 2013 al 2020) a regolarizzare con appositi modelli F 24 l’intera posizione debitoria, come da documentazione in atti;

Considerato che nel costituirsi in giudizio il Comune di Palermo ha evidenziato e documentato che alla data di presentazione dell’ offerta (08.07.2019) la società cooperativa Libera…mente presentava debiti tributari per tasse locali non pagate, definitivamente accertate per complessive € 14.425,02, come da avvisi di accertamento per TARES e TARI, notificati al domicilio della società cooperativa Libera…mente, in via Principe di Villafranca n. 22 a Palermo, in data 11.01.2018 – 18.12.2018 e 05.12.2019 non impugnati, quindi divenuti definitivi;

Considerato che nel costituirsi in giudizio la controinteressata ha chiesto il rigetto della domanda cautelare e del ricorso;

Considerato che sussistono i presupposti per la definizione del ricorso con sentenza semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., tenuto conto dell’esaustiva trattazione dei fatti di causa, della completezza del contraddittorio e della sufficienza della documentazione a corredo, tenuto conto altresì dell’espresso avviso dato dal Presidente del Collegio alle parti presenti, come da verbale;

Ritenuto che il ricorso non è meritorio di accoglimento per le considerazioni che seguono;

Rilevata in via preliminare – avuto riguardo all’eccezione di tardivo deposito, sollevata dalla ricorrente con le ultime note di udienza – la tempestività della memoria depositata dalla controinteressata in data 3/7/2021, in quanto:

– per il computo del termine dei due giorni liberi, ex art. 55, co. 5, cod. proc. amm., da calcolarsi “a ritroso” per il deposito di memorie e documenti (termine da dimidiarsi in materia di appalti ex art. 83 co. 3 c.p.a.) l’art. 52, co. 5, cod. proc. amm. estende al sabato solo la “proroga di cui al comma 3”, ossia la proroga dei giorni che scadono di giorno festivo, e non anche il meccanismo di anticipazione di cui al co. 4;

– se un termine a ritroso scade di sabato, esso non va anticipato al venerdì;

– nel caso in esame, il termine dimidiato per il deposito di memorie e documenti nel rito degli appalti andava a scadere sabato 3/7/2021, con conseguente tempestività del deposito, effettuato nella predetta data alle ore 10:29;

Ritenuto che entrambe le censure dedotte dalla parte risultano infondate in quanto:

-non rileva nel caso in specie l’attestazione dell’Agenzia delle entrate, di cui alla nota n°184893 del 09/03/2021, secondo cui non risultavano violazioni definitivamente accertate a carico della predetta Cooperativa: ciò in quanto, come dedotto dalla parte controinteressata, richiamando il parere dell’ANAC n. 295 dell’1/4/2020, <<Ai fini della verifica del requisito di regolarità fiscale, poiché la comunicazione fornita dall’Agenzia delle Entrate (tramite sistema AVCPass) non comprende i tributi di riscossione locale, la cui gestione è di competenza esclusiva degli enti locali, è rimesso alle singole stazioni appaltanti valutare la regolarità fiscale dei concorrenti con riferimento al corretto pagamento dei tributi locali, anche promuovendo forme di collaborazione ed interscambio dati con altri enti locali, per controllare la regolarità di imprese non del luogo. In ogni caso, l’omesso pagamento di imposte o tasse locali può integrare la causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 4, del Codice solo nel caso in cui la stazione appaltante abbia oggettiva e documentata evidenza della gravità della violazione fiscale e dell’accertamento effettuato dall’ente competente alla gestione del tributo>>;

-nel caso in esame, sulla base della documentazione versata in atti e non contestata, è indubbio che gli avvisi di accertamento siano dotati del requisito della definitività tenuto conto: a) di quanto precisato dalla Corte di Cassazione nei casi di notifica diretta di atti tributari da parte dell’Amministrazione a messo di servizio postale, avvalendosi del sistema semplificato previsto dall’articolo 26 del D.P.R. n. 602 del 1973; in questo casi alla spedizione dell’atto si applicano le norme relative al servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1992 e, di conseguenza, nel caso in cui il plico venga consegnato al portiere, la notifica si considera eseguita nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da quest’ultimo, senza la necessità dell’invio della raccomandata informativa (cfr. Corte di Cassazione, ordinanza n. 2229/2020; ex multis Corte di Cassazione n. 8293/2018);

-non possono rilevare in specie le ulteriori considerazioni svolte dalla parte ricorrente con le note di udienza del 20/6/2021 atteso che il riferimento delle modalità di notifica degli avvisi, documentato dal Comune resistente, integrano un ampliamento del thema decidendum non suscettibile di scrutinio in assenza di impugnazione con motivi aggiunti, come eccepito dalla parte controinteressata;

-è indubbio che nel caso in esame, in relazione alla notifica di atti ad una società, ai sensi dell’art. 145 c.p.c. la notifica è validamente effettuata nella sede propria qualora venga ricevuta dal portiere che si dichiara, come in specie, titolato alla ricezione: sicché appare legittima l’apposizione della dicitura “esente can” apposta nelle relative ricevute (versate in atti: cfr. allegato n. 5 della produzione del Comune di Palermo del 15/6/2021);

-a differenti esiti non induce il successivo pagamento, mediante F24, delle pendenze tributarie da parte della Cooperativa ricorrente, atteso che occorre avere riguardo alla data della presentazione dell’offerta a fronte di atti ritualmente notificati e quindi definitivi;

Ritenuto, in conclusione, che i provvedimenti impugnati resistono alle censura mosse risultando quindi legittimi, avendo quindi correttamente operato il Comune di Palermo nell’effettuare la revoca dell’aggiudicazione;

Ritenuto che il ricorso va quindi rigettato in quanto infondato e che le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle parti resistenti, che liquida in € 2.750,00 (duemilasettecentocinquanta) per ciascuna, oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2021, tenutasi in collegamento da remoto ex art. 25 d.l. n. 137/2021, con l’intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente

Roberto Valenti, Consigliere, Estensore

Bartolo Salone, Referendario

L’ESTENSORE   IL PRESIDENTE  
Roberto Valenti   Maria Cristina Quiligotti  

IL SEGRETARIO

 

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