tratto da self-entilocali.it

Puglia, del. n. 153 – Diritti di rogito segretario comunale

Un Sindaco ha chiesto un parere in merito all’interpretazione dell’art 10 d.l. 90/2014 che ha disposto l’abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale e provinciale.

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 153/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 31 luglio, richiamato l’orientamento espresso dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione 21/2015, hanno ribadito che il diritto di rogito compete esclusivamente ai segretari di comuni di piccole dimensioni collocati in fascia C, mentre non spetta ai segretari che godono di equiparazione alla dirigenza, sia essa assicurata dalla appartenenza alle fasce A e B, sia essa un effetto del galleggiamento in ipotesi di titolarità di enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale (in senso conforme sezione controllo Puglia deliberazione n. 141/2015sezione controllo Campania, deliberazioni nn. 188/2015, 190/2015, 192/2015Sezione controllo Sardegna, deliberazione n. 52/2015).

Relativamente alle modalità di calcolo dell’importo percentuale da riconoscere al segretario, secondo l’interpretazione letterale e sistematica fornita dal legislatore, il riferimento al “provento annuale”(comma 2), ne ha previsto, dapprima, l’integrale attribuzione all’ente e successivamente (comma 2 bis), l’assegnazione di una quota del suddetto provento annuale al segretario comunale in misura non superiore ad un quinto dello stipendio in godimento.

Laddove l’ammontare del provento acquisito dall’Ente sia pari o inferiore al massimo erogabile è esclusa la possibilità per gli enti interessati di determinare la quota del provento da erogare, tramite autonomi atti normativi o generali, in quanto gli stessi devono essere attribuiti integralmente al segretario comunale (Sez autonomie cit.)

Pertanto, le somme,in questione vengono introitate integralmente al bilancio dell’Ente e, al termine dell’esercizio annuale, sono erogare all’avente diritto nella quota di spettanza, al lordo di tutti gli oneri accessori, ivi compresi quelli a carico degli enti, e con obbligo per il Comune di riversare tutti gli importi, laddove, nel corso dell’esercizio, non eccedano i limiti della quota del quinto della retribuzione in godimento (in questo senso, Sezione controllo Sicilia, deliberazione 194/PAR/2014).

Circa, infine, il parametro temporale di riferimento del nuovo regime giuridico di attribuzione dell’emolumento, il diritto di rogito matura, e cioè si perfeziona, al momento del ricevimento dell’atto e/o contratto stipulato in forma pubblica innanzi al segretario, a nulla rilevando il fatto che il diritto non sia stato ancora liquidato o pagato (in tal senso, Sezione controllo Lazio, deliberazione 21/2015).

 

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