La Corte dei conti, sez. delle Autonomie con la deliberazione n. 17/SEZAUT/2021/QMIG, fa finalmente chiarezza su un aspetto molto controverso, relativo al rimborso delle spese legali in favore degli amministratori locali, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione. In particolare, aveva destato molti dubbi e interpretazioni non univoche, la locuzione contenuta nella norma “…senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica…”, che aveva determinato l’emersione, sostanzialmente, di due diversi orientamenti da parte delle varie sezioni territoriali.
Secondo il primo orientamento, il vincolo di invarianza finanziaria doveva essere valutato con riferimento al solo aggregato delle spese di funzionamento. Infatti, partendo dal presupposto che la spesa di cui all’art. 86, comma 5, d.lgs. n. 267/2000 non deve «provocare un incremento generale delle spese afferenti alla finanza pubblica nel suo complesso», l’aggregato delle spese di funzionamento, che comprende le spese relative al mandato degli amministratori, ma non le spese destinate a soddisfare le finalità pubbliche affidate all’amministrazione, è stato ritenuto il più idoneo a fungere da parametro. «Tale aggregato interessa, infatti, tutte quelle voci di spese preordinate a garantire l’esistenza dell’apparato comunale e il suo funzionamento ed esclude invece quelle voci di spesa per loro natura destinate all’espletamento dei compiti di cui l’ente è intestatario, preordinati ad assicurare e contemperare gli interessi dei soggetti a cui l’azione pubblica è rivolta» (in tal senso Sez. reg. Lombardia n. 452/2015 e n. 470/2015 e, sulla stessa linea, Sez. reg. Puglia n. 33/2016; Sez. reg. Marche n. 74/2016; Sez. reg. Emilia Romagna n. 48/2016; Sez. reg. Calabria n. 35/2017; Sez. reg. Umbria n. 59/2018; Sez. reg. Campania n. 102/2019; Sez. reg. Emilia Romagna n. 105/2020).
Il secondo orientamento, invece, sviluppava la connessione del vincolo di invarianza finanziaria con l’obbligo di copertura, sancito a livello costituzionale dall’art. 81 comma 3. Secondo tale principio la clausola di invarianza finanziaria impone la neutralità della norma introdotta, la quale, per essere costituzionalmente legittima, non deve produrre, in sede di attuazione, impatti sugli equilibri di bilancio. In tale ottica, pertanto, la spesa di cui all’art. 86, comma. 5, TUEL può essere sostenuta nella misura in cui trovi copertura in risorse utilizzabili per tali finalità e già presenti nel bilancio dell’ente locale, anche per effetto della riduzione di altre spese (Sez. reg. Basilicata n. 37/2016 e nello stesso senso Sez. reg. Basilicata n. 45/2017; Sez. reg. Abruzzo n. 127/2017; Sez. reg. Lazio n. 58/2018).
La sezione delle Autonomie propende per questo secondo orientamento ritenendo che la formulazione della norma in esame non consenta di individuare uno specifico aggregato al quale fare riferimento per parametrare la clausola di invarianza finanziaria. Osserva, inoltre, la sezione delle Autonomie come il primo orientamento risulti, tra l’altro, di difficile applicazione concreta nel caso in cui si tratti di effettuare il rimborso delle spese legali agli amministratori. In tal caso, infatti, “sarebbe insormontabile la difficoltà di prevedere in bilancio risorse per la (nuova) spesa laddove fosse del tutto priva di precedenti (stanziamenti, impegni o pagamenti) sui quali calibrare l’invarianza finanziaria» (Sez. reg. Basilicata n. 45/2017).
In assenza, dunque, di un limite normativamente individuato che sostenga la delimitazione dell’invarianza finanziaria ad uno specifico aggregato di spesa, la clausola contenuta all’articolo 86, comma 5 TUEL impone alle amministrazioni, nel prevedere una maggiore o nuova spesa, di essere in grado di far fronte a tale spesa con le risorse ordinarie già stanziate in bilancio, con la conseguenza di assicurare un sicuro mantenimento dell’equilibrio finanziario pluriennale di parte corrente.
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