Alcuni chiarimenti in merito ai requisiti da rispettare in caso di appalto con affidamento diretto.
Affidamento diretto di un appalto previa documentazione di esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento: la normativa non è sempre chiara, per quanto il Decreto Semplificazioni (D.L. 77/2021) sia nato proprio per questo.
Lo dimostra un dubbio sollevato da un operatore economico, che ha chiesto un parere al Supporto Giuridico del Dipartimento opere pubbliche, risorse umane e strumentali – Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere del MIMS, proprio in merito al concetto di “Esperienze analoghe comprovate”: esso va inteso sul possesso di una particolare capacità tecnica ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti)?
Il parere al riguardo è stato in senso positivo: in base a quanto previsto dall’art.1, comma 2 lett. a) del decreto 77/2021, come modificato dalla legge 108/2021, occorre che i soggetti affidatari siano “in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento”, comunque nel rispetto del principio di rotazione.
Per i requisiti di capacità tecnica e professionale vale quanto previsto all’art. 83, co.1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, ossia che i criteri di selezione riguardano esclusivamente le capacità tecniche e professionali. Inoltre, lo stesso articolo 83 al comma 6 stabilisce che “per gli appalti di servizi e forniture, per i criteri di selezione di cui al comma 1, lettera c), le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l’esperienza necessarie per eseguire l’appalto con un adeguato standard di qualità. Nelle procedure d’appalto per forniture che necessitano di lavori di posa in opera o di installazione, servizi o lavori, la capacità professionale degli operatori economici di fornire tali servizi o di eseguire l’installazione o i lavori è valutata con riferimento alla loro competenza, efficienza, esperienza e affidabilità. Le informazioni richieste non possono eccedere l’oggetto dell’appalto; l’amministrazione deve, comunque, tener conto dell’esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali”.
Inoltre l’operatore economico ha anche chiesto se tale modifica riguarda tutti gli affidamenti diretti disposti dalla stazione appaltante di importo inferiore a139.000 euro oppure se è da riferirsi ai contratti di importo compreso tra i 75.000,00 e i 139.000 euro. Anche in questo caso la risposta non lascia alcun dubbio: la disposizione novella espressamente l’art. 1, comma 2 lett. a) del decreto 77/2021 e, dunque, per quanto riguarda i servizi, si applica a tutti gli affidamenti di importo compreso tra 0 e 139.000 euro.
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